Council Directive 77/504/EEC of 25 July 1977 on pure- bred breeding animals of the bovine species
Coming into Force | 01 August 1977 |
End of Effective Date | 01 January 2010 |
Celex Number | 31977L0504 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1977/504/oj |
Published date | 12 August 1977 |
Date | 25 July 1977 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 206, 12 August 1977 |
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 12/08/1977 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0024
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 25 Iuglio 1977
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
( 77/504/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerendo che la produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell ' agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall ' utilizzazione di animali riproduttori di razza pura ;
considerando che , nel quadro delle rispettive politiche nazionali dell ' allevamento , la maggior parte degli Stati membri ha cercato finora d ' incoraggiare la produzione di animali appartenenti ad un numero limitato di razze e rispondenti a norme zootecniche ben determinate ; che le razze e le norme variano da uno Stato membro all ' altro ; che l ' esistenza di siffatte disparità costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari ;
considerando che , per eliminare tali disparità e contribuire all ' incremento della produttività dell ' agricoltura nel settore considerato , occore liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti riproduttori di razza pura ; che la completa liberalizzazione degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione alla riproduzione ;
considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria ;
considerendo che è opportuno prendere alcune misure d 'applicazione in certi settori di carattere tecnico ; che , per l ' attuazione delle misure previste , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli...
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