Commission Regulation (EC) No 2584/2000 of 24 November 2000 establishing a system for the communication of information on certain supplies of beef, veal and pigmeat by road to the territory of the Russian Federation
Coming into Force | 01 February 2001,02 December 2000 |
End of Effective Date | 18 December 2008 |
Celex Number | 32000R2584 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2584/oj |
Published date | 25 November 2000 |
Date | 24 November 2000 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 298, 25 November 2000 |
Regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa
Gazzetta ufficiale n. L 298 del 25/11/2000 pag. 0016 - 0017
Regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione
del 24 novembre 2000
che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale, allegato all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra(2), prevede che le parti si prestino assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. Per mettere in atto questa assistenza amministrativa, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF), e le autorità russe hanno convenuto di predisporre un sistema di comunicazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione russa.
(2) Nel quadro di questa assistenza amministrativa e per quanto riguarda segnatamente i trasporti su strada di prodotti dei settori delle carni bovine e suine destinati alla Federazione russa, è opportuno stabilire, da un lato, le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, il sistema di comunicazione di tali informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, l'OLAF e le autorità russe.
(3) Queste informazioni e il sistema di comunicazione predisposto devono consentire di seguire le esportazioni dei prodotti suddetti...
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