Commission Regulation (EC) No 1950/2005 of 28 November 2005 adapting several Regulations concerning the cereal, rice and potato starch markets by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union

Coming into Force29 November 2005
End of Effective Date21 November 2014
Celex Number32005R1950
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1950/oj
Published date21 November 2006
Date28 November 2005
CourtEuropean Commission
L_2005312IT.01001801.xml
29.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/18

REGOLAMENTO (CE) N. 1950/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2005

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali, del riso e della fecola di patate a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare talune modifiche di ordine tecnico a diversi regolamenti della Commissione relativi ai mercati dei cereali, del riso e della fecola di patate per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») all’Unione europea.
(2) I regolamenti della Commissione (CEE) n. 2692/89 (1), (CEE) n. 862/91 (2), (CEE) n. 1722/93 (3), (CE) n. 2058/96 (4), (CE) n. 196/97 (5), (CE) n. 327/98 (6), (CE) n. 638/2003 (7) e (CE) n. 2236/2003 (8) contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno che in tutti i regolamenti succitati figurino le stesse diciture anche nelle lingue dei nuovi Stati membri.
(3) Il regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all’esportazione e per determinati titoli d’esportazione nei settori dei cereali e del riso (9), contiene alcuni riferimenti ai nuovi Stati membri in quanto paesi di destinazione per il beneficio di restituzioni all’esportazione. È necessario sopprimere tali riferimenti.
(4) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 2692/89, (CEE) n. 862/91, (CEE) n. 2145/92, (CEE) n. 1722/93, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 196/97, (CE) n. 327/98, (CE) n. 638/2003 e (CE) n. 2236/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2692/89 è modificato come segue:

1) all’articolo 13, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. La richiesta del documento di sovvenzione e il documento recano nella casella 20 e nella casella 22 una delle menzioni elencate rispettivamente ai punti A e B dell’allegato I, scritta in rosso o sottolineata in rosso. L’intestazione del titolo di esportazione o di fissazione anticipata è sbarrata in rosso, come pure la casella 21.»;
2) all’articolo 14, paragrafo 2, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:
«b) la casella 104, annotando in conformità e completandola con una delle menzioni elencate nell’allegato II;
c) la casella 106, annotando in conformità e completandola con una delle menzioni elencate nell’allegato III.»;
3) all’articolo 15, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora i requisiti qualitativi di cui al primo comma non fossero soddisfatti al momento in cui viene accettata la dichiarazione di immissione al consumo nella Riunione, nella rubrica J dell’esemplare di controllo di cui all’articolo 14 viene iscritta, alla voce «Osservazioni», una delle menzioni elencate nell’allegato IV.»;
4) sono aggiunti gli allegati I, II, III e IV figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato come segue:

1) all’articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma, è sostituito dal seguente: «Il modello del certificato d’origine da utilizzare figura nell’allegato I.»;
2) all’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La prova di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3491/90 è addotta mediante l’iscrizione, da parte delle autorità competenti del Bangladesh, alla voce “Osservazioni” del certificato d’origine, di una delle diciture elencate nell’allegato II.»;
3) all’articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) nella casella 20 e nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato III;»;
4) il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: «Allegato I»;
5) sono aggiunti gli allegati II e III figuranti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 sono soppressi i nomi dei seguenti paesi:

1) nella zona I: Malta, Cipro;
2) nella zona II: Polonia, Repubblica federativa ceca e slovacca, Ungheria, Estonia, Lettonia e Lituania;
3) nella zona III: Slovenia.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue:

1) all’articolo 10, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (10), un esemplare di controllo T 5. Detto esemplare reca, nella casella 104, alla voce “Altro”, una delle diciture elencate nell’allegato IV.
2) è aggiunto l’allegato IV figurante nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2058/96 è modificato come segue:

1) all’articolo 2, paragrafo 4, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:
«a) nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato I;
b) nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato II.»;
2) all’articolo 5, paragrafo 3, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:
«a) nella casella 104, una delle diciture elencate nell’allegato III;
b) nella casella 107, una delle diciture elencate nell’allegato IV.»;
3) sono aggiunti gli allegati I, II, III e IV figuranti nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 196/97 è modificato come segue:

1) all’articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato.»;
2) è aggiunto l’allegato figurante nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 327/98 è modificato come segue:

1) all’articolo 4, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:
a) nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), una delle diciture elencate nell’allegato V;
b) nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), una delle diciture elencate nell’allegato VI;
c) nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), una delle diciture elencate nell’allegato VII.»;
2) sono aggiunti gli allegati V, VI e VII figuranti nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 638/2003 è modificato come segue:

1) all’articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La prova della riscossione della tassa all’esportazione è data dall’indicazione del relativo importo in moneta nazionale e dall’apposizione, da parte delle autorità doganali del paese esportatore, di una delle diciture elencate nell’allegato III, corredata della firma e del timbro dell’ufficio doganale, nella rubrica n. 12 della licenza di esportazione emessa dal paese esportatore e conformemente al facsimile che figura nell’allegato I.»;
2) all’articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I titoli recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:
a) per prodotti originari degli Stati ACP, una delle diciture di cui all’allegato IV;
b) per prodotti originari dei Paesi e territori d’oltremare (PTOM), una delle diciture di cui all’allegato V.»;
3) sono aggiunti gli allegati III, V e IV figuranti nell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2236/2003 è modificato come segue:

1) all’articolo 13, paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) di un titolo d’esportazione rilasciato alla fecoleria di cui trattasi dall’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2, recante una delle diciture elencate nell’allegato, in deroga all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1518/95 della Commissione (11);
2) è aggiunto l’allegato figurante nell’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento lascia impregiudicata la validità dei titoli richiesti o rilasciati tra il 1o maggio 2004 e la sua data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della...

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