97/825/EC: Council Decision of 24 November 1997 concerning the conclusion of the Convention on cooperation for the protection and sustainable use of the river Danube

Coming into Force24 November 1997
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31997D0825
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1997/825/oj
Published date12 December 1997
Date24 November 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 342, 12 December 1997
EUR-Lex - 31997D0825 - IT 31997D0825

97/825/CE: Decisione del Consiglio del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 12/12/1997 pag. 0018 - 0018


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (97/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità, nel quadro del gruppo di lavoro «ad hoc», alla preparazione di una convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio;

considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Sofia (Bulgaria) il 29 giugno 1994;

considerando che tale convenzione dispone l'istituzione di un quadro per la cooperazione bilaterale o multilaterale, per proteggere l'ambiente marino, a prevenire e controllare l'inquinamento del Danubio ed a garantire un'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche dei paesi rivieraschi;

considerando che la Comunità ha adottato misure nelle materie disciplinate dalla convenzione e che spetta ad essa, per queste materie, di assumere impegni sul piano internazionale;

considerando che, in forza dell'articolo 130 R, la politica della Comunità in materia di ambiente contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, e alla promozione sul piano internazionale, di misure destinate a far fronte ai problemi regionali e mondiali dell'ambiente;

considerando che la politica della Comunità in materia di ambiente nel suo insieme mira a conseguire un elevato livello di salvaguardia e che si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul...

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