2001/844/EC,ECSC,Euratom: Commission Decision of 29 November 2001 amending its internal Rules of Procedure (notified under document number C(2001) 3031)

Coming into Force03 December 2001,01 December 2001
End of Effective Date17 March 2015
Celex Number32001D0844
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2001/844/oj
Published date03 December 2001
Date29 November 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 317, 03 December 2001
EUR-Lex - 32001D0844 - IT

2001/844/CE,CECA,Euratom: Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione [notificata con il numero C(2001) 3031]

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 03/12/2001 pag. 0001 - 0055


Decisione della Commissione

del 29 novembre 2001

che modifica il regolamento interno della Commissione

[notificata con il numero C(2001) 3031]

(2001/844/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza, il cui testo è allegato alla presente decisione, sono aggiunte in allegato al regolamento interno della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2001.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2001.

Per la Commissione

Il Presidente

Romano Prodi

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE

Considerando quanto segue:

(1) Per sviluppare le attività della Commissione in settori che richiedono un certo grado di riservatezza, occorre porre in essere un sistema di sicurezza globale riguardante la Commissione, le altre istituzioni, organi, uffici e agenzie istituiti in base al trattato CE o al trattato sull'Unione europea, gli Stati membri, nonché qualunque altro destinatario di informazioni classificate UE, di seguito denominate "informazioni classificate UE".

(2) Per salvaguardare l'efficienza del sistema di sicurezza così istituito, la Commissione consentirà l'accesso alle informazioni classificate UE soltanto a quegli organismi esterni che dimostrino di aver preso tutte le misure necessarie per conformarsi a disposizioni strettamente equivalenti alle presenti disposizioni.

(3) Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati il regolamento n. 3, del 31 luglio 1958, recante attuazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica(1); il regolamento (CE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto(2), nonché la decisione C (95) 1510 def. della Commissione, del 23 novembre 1995, sulla protezione dei sistemi informatici.

(4) La Commissione fonda il proprio sistema di sicurezza sui principi enunciati nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio(3), allo scopo di assicurare il buon funzionamento del processo decisionale dell'Unione.

(5) La Commissione sottolinea l'importanza di associare, ove opportuno, le altre istituzioni dell'Unione europea alle regole e alle norme di riservatezza necessarie per tutelare gli interessi dell'Unione e degli Stati membri.

(6) La Commissione riconosce la necessità di creare un proprio concetto di sicurezza, prendendo in considerazione tutti gli elementi della sicurezza ed il carattere peculiare della Commissione in quanto istituzione.

(7) Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati l'articolo 255 del trattato e il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(4).

Articolo 1

Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza sono riportate nell'allegato.

Articolo 2

1. Il membro della Commissione preposto alla sicurezza prende le misure necessarie per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, i funzionari e gli altri agenti della Commissione, il personale distaccato presso la Commissione, il personale impiegato in tutte le sedi della Commissione, compresi gli uffici di rappresentanza nell'Unione e le delegazioni nei paesi terzi, nonché i contraenti esterni della Commissione rispettino le disposizioni di cui all'articolo 1.

2. Gli Stati membri, nonché le altre istituzioni, organi, uffici ed agenzie istituiti dai trattati o in base ad essi sono autorizzati a ricevere informazioni classificate UE a condizione che essi garantiscano che, nel trattare tali informazioni, siano rispettate nelle loro sedi di servizio disposizioni strettamente equivalenti a quelle menzionate all'articolo 1, in particolare da parte:

a) dei membri delle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, nonché dei membri di delegazioni nazionali che partecipano alle riunioni della Commissione o dei suoi organi o che prendono parte ad altre attività della Commissione;

b) di altri membri delle amministrazioni nazionali degli Stati membri che trattano informazioni classificate UE, i quali prestino servizio nel territorio degli Stati membri o all'estero;

c) di contraenti esterni e di personale distaccato che trattano informazioni classificate UE.

Articolo 3

Gli Stati terzi, le organizzazioni internazionali ed altri organismi sono autorizzati a ricevere informazioni classificate UE a condizione che essi garantiscano che, nel trattare tali informazioni, siano rispettate disposizioni strettamente equivalenti a quelle menzionate all'articolo 1.

Articolo 4

Conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime di sicurezza contenuti nella parte I dell'allegato, il membro della Commissione preposto alla sicurezza può adottare misure ai sensi della parte II dell'allegato.

Articolo 5

A decorrere dalla data della loro applicazione, le presenti disposizioni sostituiscono:

a) la decisione C (94) 3282 della Commissione, del 30 novembre 1994, relativa alle misure di sicurezza applicabili alle informazioni classificate prodotte o trasmesse nel quadro delle attività dell'Unione europea;

b) la decisione C (1999) 423 della Commissione, del 25 febbraio 1999, relativa alle modalità secondo cui i funzionari e gli agenti della Commissione europea possono essere autorizzati ad accedere a informazioni classificate in possesso della Commissione.

Articolo 6

A decorrere dalla data di applicazione delle presenti disposizioni, tutte le informazioni classificate in possesso della Commissione fino a tale data, eccetto le informazioni classificate Euratom,

a) se sono state create dalla Commissione, si considerano riclassificate per difetto "RISERVATO UE", a meno che l'autore decida di conferire loro un'altra classificazione entro il 31 gennaio 2002, nel qual caso l'autore ne informa tutti i destinatari del documento in questione;

b) se sono state create da fonti esterne alla Commissione, conservano la classificazione originaria e sono quindi trattate come informazioni classificate UE di grado equivalente, a meno che l'autore acconsenta a declassificarle o declassarle.

(1) GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 406/58.

(2) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(3) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

(4) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Indice

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE I: PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME MINIME DI SICUREZZA

1. INTRODUZIONE

Con queste disposizioni si stabiliscono i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza che devono essere debitamente rispettate dalla Commissione in tutte le sue sedi di servizio e da tutti i destinatari di informazioni classificate UE, perché sia salvaguardata la sicurezza e ognuno abbia la garanzia che è in vigore un regime comune di protezione.

2. PRINCIPI GENERALI

La politica di sicurezza della Commissione forma parte integrante della sua politica generale di gestione interna e si basa pertanto sugli stessi principi informatori di quest'ultima.

Tra questi principi si annoverano la legalità, la trasparenza, la responsabilità (o dovere di rendere conto delle proprie azioni) e la sussidiarietà (o proporzionalità).

Per legalità si intende la stretta adesione al quadro giuridico nell'espletamento delle funzioni legate alla sicurezza e la rigorosa ottemperanza alle prescrizioni legali. Questo concetto implica altresì che le responsabilità nel campo della sicurezza si fondino su adeguate disposizioni normative. Tra queste, trovano piena applicazione le disposizioni dello statuto del personale, segnatamente l'articolo 17 sull'obbligo di discrezione imposto al personale riguardo alle informazioni della Commissione e il titolo VI sulle misure disciplinari. Un'altra implicazione, infine, è che le violazioni della sicurezza nell'ambito di responsabilità della Commissione devono essere affrontate in maniera coerente con la politica della Commissione in materia disciplinare e con la sua politica di cooperazione con gli Stati membri in campo penale e giudiziario.

Per trasparenza si intende chiarezza in tutte le norme e disposizioni sulla sicurezza, equilibrio nella ripartizione delle competenze tra i vari servizi e settori (sicurezza materiale, protezione delle informazioni, ecc.) e un'azione sistematica e strutturata di coscientizzazione alla tematica della sicurezza. Oltre a ciò, questo termine presuppone l'esistenza di chiari orientamenti scritti per l'attuazione delle misure di sicurezza.

Per responsabilità si intende innanzi tutto una chiara definizione delle competenze in materia di sicurezza, da cui discende la necessità di una regolare verifica del corretto esercizio di tali competenze.

Sussidiarietà, o proporzionalità, significa che la sicurezza dev'essere organizzata al livello gerarchico più basso, il più possibile in connessione con le direzioni generali e con i servizi della Commissione. Inoltre, gli interventi nel campo della sicurezza devono essere limitati allo stretto indispensabile e...

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