Council Directive 1999/35/EC of 29 April 1999 on a system of mandatory surveys for the safe operation of regular ro-ro ferry and high-speed passenger craft services

Coming into Force01 June 1999
End of Effective Date19 December 2017
Celex Number31999L0035
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/35/oj
Published date01 June 1999
Date29 April 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 138, 01 June 1999
EUR-Lex - 31999L0035 - IT 31999L0035

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 01/06/1999 pag. 0001 - 0019


DIRETTIVA 1999/35/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3),

(1) considerando che è necessario, nel quadro della politica comune dei trasporti, adottare ulteriori misure atte a migliorare la sicurezza del trasporto marittimo di passeggeri;

(2) considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per i sinistri marittimi occorsi a traghetti roll-on/roll-off (in prosieguo: "traghetti ro-ro") che hanno causato la perdita di molte vite umane; che le persone che utilizzano traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri in tutta la Comunità hanno il diritto di attendersi e di poter contare su un livello di sicurezza adeguato;

(3) considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 sulla sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off(4), ha invitato la Commissione a presentare proposte relative ad uno schema di sorveglianza obbligatorio e ad un regime di controllo della sicurezza dei traghetti passeggeri ro-ro che operano da e verso i porti della Comunità, compreso il diritto di indagare sui sinistri marittimi;

(4) considerando, in particolare, la dimensione del mercato interno del trasporto marittimo di passeggeri, un'azione a livello comunitario è lo strumento più adatto per stabilire un livello minimo di sicurezza comune per le navi operanti nella Comunità;

(5) considerando che un'azione a livello comunitario è lo strumento migliore per assicurare l'applicazione uniforme di taluni principi concordati nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), evitando in tal modo distorsioni di concorrenza tra i vari porti comunitari e tra i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri;

(6) considerando che, in ossequio al principio di proporzionalità, una direttiva del Consiglio costituisce lo strumento giuridico appropriato, in quanto predispone un quadro per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle prescrizioni comuni in materia di sicurezza da parte degli Stati membri, lasciando ciascuno di essi libero di scegliere gli strumenti di attuazione che meglio si adattano al proprio ordinamento interno;

(7) considerando che il compito di garantire la sicurezza delle navi spetta essenzialmente allo Stato di bandiera; che gli Stati membri dovrebbero assicurare l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza applicabili ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri battenti la propria bandiera, nonché alle società responsabili del loro esercizio;

(8) considerando che i controlli da parte dello Stato di approdo non prevedono, per i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri, visite e verifiche regolari ed approfondite a fini di prevenzione; che è pertanto opportuno accertare che le società di navigazione ed i loro traghetti ed unità ottemperino alle norme di sicurezza concordate in sede IMO e, se del caso, a livello regionale, mediante un sistema di ispezioni obbligatorie periodiche da parte degli Stati ospiti; che alle società di navigazione deve essere imposto il divieto di immettere in servizio tali traghetti ed unità per i quali tali ispezioni rivelino inosservanze pericolose delle prescrizioni di sicurezza;

(9) considerando che la presente direttiva è rivolta agli Stati membri in quanto Stati ospiti; che i compiti svolti in tale veste si fondano sulle responsabilità specifiche dello Stato di approdo in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS);

(10) considerando che, al fine di migliorare la sicurezza e di evitare distorsioni di concorrenza, occorre che le prescrizioni comuni in materia di sicurezza si applichino a tutti i traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibiti a servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, su rotte sia nazionali che internazionali, nelle zone di mare al di là delle 20 miglia dalla linea costiera dove possano approdare naufraghi, lasciando agli Stati membri la facoltà di estendere la sfera di applicazione della direttiva a traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri che operano su rotte nazionali in zone di mare comprese entro le 20 miglia dalla linea costiera;

(11) considerando che è necessario che gli Stati ospiti verifichino che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri che navigano da e verso i porti della Comunità siano conformi a determinati requisiti armonizzati ai fini della certificazione e del controllo da parte dello Stato di bandiera;

(12) considerando che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri devono altresì essere conformi, dal momento della loro costruzione fino al termine della loro attività, alle norme di classificazione applicabili per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione dello scafo, gli impianti di macchina principali ed ausiliari, l'impianto elettrico e di controllo, e devono essere muniti di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (scatola nera) conforme alle norme internazionali applicabili;

(13) considerando che gli Stati membri ospiti dovrebbero verificare che le società che forniscono tali servizi gestiscano i rispettivi traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri in modo da garantire la massima sicurezza; che agli Stati membri interessati, diversi dallo Stato di bandiera, deve essere consentito di partecipare a pieno titolo a qualsiasi inchiesta su un sinistro marittimo;

(14) considerando che è di fondamentale importanza verificare che le amministrazioni dello Stato terzo di bandiera si impegnino, come le società di navigazione, a collaborare a qualsiasi inchiesta nell'eventualità di un sinistro marittimo e a conformarsi alle norme per la classificazione e, se del caso, per la certificazione stabilite da organismi riconosciuti; che dette amministrazioni dovrebbero accettare di avvalersi di procedure armonizzate per il controllo e la certificazione;

(15) considerando che, al fine di garantire l'osservanza costante da parte dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri delle prescrizioni previste dalla presente direttiva, gli Stati ospiti dovrebbero effettuare le visite prima dell'avvio di un servizio e, successivamente, ad intervalli regolari e ogni qualvolta si verifichi un cambiamento significativo nello svolgimento del servizio stesso;

(16) considerando che, per semplificare gli adempimenti a carico delle società di navigazione, si dovrebbe tener debito conto delle verifiche e delle visite effettuate in precedenza; che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri dovrebbero essere esonerati dai controlli allorché sia stata accertata la loro conformità con la presente direttiva ai fini della navigazione su rotte analoghe e i traghetti ro-ro e le unità veloci in sostituzione dovrebbero beneficiare di disposizioni speciali; che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri risultati conformi in seguito ai controlli dello Stato ospite non dovrebbero essere sottoposti alle ispezioni estese di cui alla direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)(5);

(17) considerando che gli Stati membri dovrebbero cooperare nell'esercizio delle funzioni di loro competenza in quanto Stati ospiti;

(18) considerando che gli Stati membri possono ritenere utile farsi assistere nell'adempimento dei loro compiti da organismi riconosciuti, che siano conformi alla direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime(6);

(19) considerando che si dovrebbe tener debito conto, nella pianificazione delle visite, dei piani operativi e di manutenzione dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri;

(20) considerando che gli Stati membri ospiti dovrebbero provvedere affinché il loro ordinamento giuridico interno consenta loro, nonché ad altri Stati membri aventi fondato interesse, di partecipare o cooperare alle inchieste sui sinistri marittimi, o di condurre le stesse, in base alle disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sui sinistri marittimi; che l'esito di tali inchieste deve essere reso pubblico;

(21) considerando che una serie di disposizioni complementari nei settori dei sistemi di assistenza alla navigazione, della pianificazione specifica e delle restrizioni locali all'esercizio della navigazione rafforzeranno ulteriormente la sicurezza;

(22) considerando che, al fine di consentire il monitoraggio dell'applicazione della presente direttiva, si dovrebbe creare una banca dati relativa alle informazioni raccolte in seguito alle visite;

(23) considerando che è necessario istituire un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assista la Commissione nell'efficace applicazione della presente direttiva; che tale funzione può essere assunta dal comitato istituito...

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