Council Directive 66/400/EEC of 14 June 1966 on the marketing of beet seed

Coming into Force15 June 1966
End of Effective Date08 August 2002
Celex Number31966L0400
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1966/400/oj
Published date11 July 1966
Date14 June 1966
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 125, 11 juillet 1966
EUR-Lex - 31966L0400 - IT

Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(01) */

Gazzetta ufficiale n. 125 del 11/07/1966 pag. 2290 - 2297
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0108
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0124
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0235
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0166
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0166
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0123


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (66/400/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate «barbabietole», occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate ; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di barbabietole a sementi di alta qualità ; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a tipi e varietà di barbabietole sufficientemente stabili ed omogenei, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta dei tipi e delle varietà ammessi alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcuni tipi o varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di questi stessi tipi o varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza dei tipi o delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che tali sistemi esistono già sul piano internazionale per le sementi di granturco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e per le sementi di piante foraggere (Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico);

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente (1) GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1744/64. esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate ; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere le sementi di barbabietole non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica ; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi;

Considerando che per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la poliploidia, la monogermia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità ; che occorre che le disposizioni in materia siano adottate tenendo conto delle condizioni già applicate in vasta misura al commercio delle sementi di barbabietole da zucchero in base a raccomandazioni dell'«Institut international de recherches betteravières»;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo di campioni, alla chiusura e al contrassegno ; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette - fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato - se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune dei tipi o delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a tipi o varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

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