Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur

Coming into Force04 March 1971
End of Effective Date25 January 2010
Date01 March 1971
Published date22 March 1971
Celex Number31971L0127
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1971/127/oj
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 68, 22 marzo 1971,Journal officiel des Communautés européennes, L 68, 22 mars 1971
EUR-Lex - 31971L0127 - IT 31971L0127

Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1º marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 22/03/1971 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0165
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0165
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0136 - 0151
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0110
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0247


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( 1 ) GU n . C 160 del 18 . 12 . 1969 , pag . 7 .

( 2 ) GU n . C 48 del 16 . 4 . 1969 , pag . 16 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) Le cifre indicate sullo schema sono date soltanto a titolo esemplificativo .

( 5 ) In avvenire occorrerà prevedere che i retrovisori esterni non muniti di un sistema di blocco essere regolati dal conducente dalla posizione di guida all'interno del veicolo mentre la porta è chiusa . Non appena lo sviluppo della tecnica avrà reso possibili metodi di produzione e di installazione semplici ed economici questo miglioramento sarà inserito nella direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 9 .

( 6 ) Il testo dell'allegato III è analogo a quello del regolamento n . 14 ; in particolare , le suddivisioni in punti sono le medesime ; ecco il motivo per cui , quando un punto del regolamento n . 14 non ha un punto corrispondente nella presente direttiva , il relativo numero è indicato per memoria , tra parentesi .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 1 * marzo 1971

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore

( 71/127/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i retrovisori ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimochi ( 3 ) ;

considerando che una regolamentazione in materia di retrovisori comporta non soltanto prescrizioni relative al montaggio sui veicoli , ma anche la costruzione di questi dispositivi ;

considerando che , nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai retrovisori , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di retrovisore ; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro omologa qualunque tipo di retrovisore se esso è conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui all'allegato I , punto 2 .

2 . Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per sorvegliare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale sorveglianza si limita a sondaggi .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I , punto 2.6 per ogni tipo di retrovisore da essi omologato a norma dell'articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra i retrovisori di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di retrovisori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia questa disposizione non fa ostacolo a che uno Stato membro adotti tali misure per i retrovisori recanti il marchio d'omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al prototipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione . Sono altresi di applicazione le disposizioni dell'articolo 5 .

Ai sensi del primo comma , viene meno la conformità con il prototipo omologato quando non sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I , punti 2.1 , 2.2 e 2.4 .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione compilate per ogni tipo di retrovisore che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE , costata la non conformità di diversi retrovisori muniti dello stesso marchio di omologazione al tipo che ha omologato , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , che possono giungere , se del caso , fino alla revoca dell'omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un'omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

3 . Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato , gli Stati membri interessati faranno in modo di comporre la controversia . La Commissione è tenuta informata . Essa procede , ove necessario , alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva è motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE ne l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi...

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