Council Regulation (EC) No 2013/2006 of 19 December 2006 amending Regulations (EEC) No 404/93, (EC) No 1782/2003 and (EC) No 247/2006 as regards the banana sector

Coming into Force01 January 2007
End of Effective Date20 March 2013
Celex Number32006R2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/2013/oj
Published date29 December 2006
Date19 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 384, 29 December 2006
L_2006384IT.01001301.xml
29.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 384/13

REGOLAMENTO (CE) N. 2013/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Attualmente il settore della banana è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1). Il regime di aiuti per i produttori di banane si basa in particolare su principi che per altre organizzazioni comuni di mercato sono stati radicalmente riformati. Tale regime deve essere pertanto modificato allo scopo di garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane, focalizzare maggiormente gli aiuti diretti sull’orientamento dei produttori al mercato, stabilizzare le spese, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici, semplificarne la gestione e metterlo in sintonia con i principi delle organizzazioni comuni di mercato riformate.
(2) È opportuno che le modifiche tengano conto degli sviluppi e delle prospettive di cambiamento del regime applicabile alle importazioni, nella Comunità, di banane prodotte dai paesi terzi, in particolare del passaggio da un regime basato sui contingenti tariffari ad un regime oggi esclusivamente tariffario, tranne un contingente preferenziale per le banane prodotte dai paesi ACP.
(3) La coltura delle banane è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell’Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie, dove la produzione di banane risente in particolare di difficoltà come l’insularità, la lontananza, le dimensioni ridotte delle aziende e la particolare topografia delle isole. La produzione locale di banane costituisce un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle zone rurali in tali regioni.
(4) Occorre tener conto del fatto che il settore della banana ha una grande rilevanza socioeconomica nelle regioni ultraperiferiche, contribuisce all’obiettivo della coesione economica e sociale, genera reddito e occupazione, dinamizza attività economiche a monte e a valle e assicura la conservazione dell’equilibrio ecologico e paesaggistico, con evidente potenziale di sviluppo turistico.
(5) L’attuale regime comunitario di aiuti compensativi per le banane, istituito dal titolo III del regolamento (CEE) n. 404/93, non tiene adeguatamente conto delle peculiarità locali della produzione delle diverse regioni ultraperiferiche. È pertanto opportuno prevedere di cessare l’erogazione dell’attuale aiuto compensativo a favore delle banane in tali regioni, in modo da poter includere la produzione di banane nei programmi di sostegno. Appare quindi appropriato ricercare uno strumento più adatto per sostenere la produzione di banane in tali regioni.
(6) Il titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), prevede l’istituzione di programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, contenenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali. Il medesimo regolamento prevede la presentazione di una relazione entro il 31 dicembre 2009. In caso di mutamenti significativi delle condizioni economiche, tali da incidere sulle condizioni di vita delle regioni ultraperiferiche, la Commissione presenterà la propria relazione prima di tale data. Il suddetto strumento sembra essere il più idoneo a sostenere la produzione di banane in ciascuna delle regioni ultraperiferiche, in quanto offre una certa flessibilità e la possibilità di decentrare i meccanismi di sostegno della produzione di banane. La possibilità di inserire gli aiuti per le banane nei suddetti programmi di sostegno rafforzerebbe anche la coerenza delle strategie di sostegno della produzione agricola in queste regioni.
(7) È opportuno aumentare in proporzione la dotazione finanziaria prevista dal titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006. A tale regolamento si dovrebbero altresì apportare modifiche tecniche per agevolare la trasmissione dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 a quelle stabilite dal presente regolamento. Si dovrebbero in particolare prevedere disposizioni per la modifica dei programmi comunitari di sostegno. Per facilitare la transizione, tali modifiche si dovrebbero applicare dalla data di applicazione del presente regolamento.
(8) Per quanto riguarda la produzione di banane in zone della Comunità diverse dalle regioni ultraperiferiche non appare più necessario mantenere in vigore un regime di aiuto specifico per le banane, data la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria.
(9) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica alcuni regolamenti (3) prevede un regime di pagamento unico disaccoppiato per le aziende agricole (di seguito il «regime di pagamento unico»). Lo scopo del regime è quello di passare dal sostegno della produzione al sostegno dei produttori.
(10) Nella conversione verso il sostegno ai produttori assumono un ruolo prioritario le azioni in materia d’informazione e di infrastrutture mirate allo sviluppo rurale; al riguardo occorre puntare su un adeguamento della produzione e della commercializzazione a diversi standard di qualità, come quelli del commercio equo, della produzione biologica, delle varietà locali o con un marchio registrato di origine geografica; le banane possono essere commercializzate in quanto prodotto tipico locale anche nel contesto del turismo esistente in dette zone, il che permette inoltre di legare i consumatori alle rispettive varietà di banane in quanto prodotto preferito e identificabile.
(11) Per ragioni di coerenza è opportuno abolire l’attuale regime di aiuti compensativi per le banane e inserire le banane nel regime di pagamento unico. A tal fine è necessario inserire l’aiuto compensativo per le banane nell’elenco dei pagamenti diretti che rientrano nel regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno prevedere che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili al regime di pagamento unico, in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato delle banane e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a banane che si considerano colture permanenti non dovrebbero essere escluse. È quindi opportuno modificare di conseguenza i massimali nazionali. Occorre inoltre disporre che le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie siano adottate dalla Commissione.
(12) Il titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93 riguarda le organizzazioni di produttori e i meccanismi di concentrazione. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, gli obiettivi del regime vigente sono, da un lato, la costituzione di organizzazioni di produttori che raggruppassero il maggior numero possibile di produttori e, dall’altro, la limitazione del pagamento dell’aiuto compensativo ai produttori membri di organizzazioni di produttori riconosciute.
(13) Il primo obiettivo del regime vigente è stato ampiamente raggiunto poiché in maggioranza i produttori della Comunità sono attualmente membri di un’organizzazione di produttori. Il secondo obiettivo è ormai superato poiché l’aiuto compensativo sarà abolito prossimamente. Non è più necessario, pertanto, mantenere in vigore le norme comunitarie sulle organizzazioni di produttori ed è opportuno lasciare piuttosto agli Stati membri la libertà di disciplinare, se necessario, questa materia in funzione delle peculiarità dei loro territori.
(14) È pertanto opportuno abolire il regime di aiuti intesi ad incoraggiare la costituzione e il funzionamento operativo delle organizzazioni di produttori. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto e della tutela delle legittime aspettative, è opportuno disporre il proseguimento dei pagamenti di tali aiuti alle organizzazioni di produttori recentemente riconosciute che già beneficiano di tale sostegno.
(15) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 relative al riconoscimento e al funzionamento di associazioni dedite ad una o più attività economiche connesse alla produzione, alla commercializzazione o alla trasformazione di banane non hanno trovato alcuna applicazione pratica. Occorre pertanto sopprimerle.
(16) Alla luce dei cambiamenti in atto per il regime delle banane non appare più necessario conservare un comitato di gestione separato per il settore delle banane. Appare più appropriato ricorrere invece al comitato di gestione per gli ortofrutticoli, istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore degli ortofrutticoli (4).
(17) Per ragioni di chiarezza è opportuno abrogare una serie di disposizioni del regolamento (CEE)
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT