Council Regulation (EEC) No 2261/84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil producer organizations
Coming into Force | 01 August 1984,03 August 1984 |
End of Effective Date | 31 October 2005 |
Celex Number | 31984R2261 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2261/oj |
Published date | 03 August 1984 |
Date | 17 July 1984 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 208, 3 August 1984 |
Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 03/08/1984 pag. 0003 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0232
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0232
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0252
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0252
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/84 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 1984
che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva; che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, è concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad almeno 100 kg d'olio per campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;
considerando che, in attesa della costituzione dello schedario oleicolo occorre calcolare l'aiuto per gli olivicoltori interessati in funzione delle rese medie degli olivi;
considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'aiuto, occorre determinare i tipi di olio d'oliva per i quali l'aiuto è concesso;
considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno precisare i diritti e gli obblighi di tutte le persone cui detto regime si applica, ossia degli olivicoltori, delle organizzazioni di produttori e delle unioni di organizzazioni, nonché degli Stati membri interessati;
considerando che è opportuno basarsi anzitutto su un sistema di dichiarazioni di coltura presentate dagli olivicoltori;
considerando che le organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE devono essere composte di un numero minimo di membri o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio; che tali limiti devono essere fissati a livelli compatibili sia con l'efficacia dell'azione delle organizzazioni, sia con le possibilità di controllo negli Stati membri produttori; che, per garantire la gestione efficace delle organizzazioni, è opportuno stabilire talune condizioni supplementari cui devono conformarsi gli olivicoltori;
considerando che le unioni di organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del predetto regolamento, devono essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione nazionale; che detti limiti devono essere fissati a livelli tali che i particolari compiti di coordinamento e di controllo cui le unioni sono tenute possano essere svolti efficacemente;
considerando che l'articolo 20 quater del suddetto regolamento ha assegnato alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni determinati compiti di verifica e di coordinamento; che è pertanto opportuno definire le operazioni da effettuare ai fini dell'espletamento di detti compiti;
considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, le organizzazioni di produttori e le loro unioni introducono una richiesta di riconoscimento alle competenti autorità nazionali in tempo utile prima dell'inizio della campagna; che lo Stato membro delibera entro un termine ragionevole;
considerando che, in conformità dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto può essere trattenuta per coprire le spese inerenti alle operazioni di controllo effettuate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro unioni; che è opportuno garantire che le somme trattenute siano utilizzate soltanto per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 20 quater, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento;
considerando che l'articolo 20 quinquies, paragrafo 2, del predetto regolamento, ha riservato alle unioni il beneficio dell'anticipo sull'importo dell'aiuto; che, per motivi di corretta gestione amministrativa, è opportuno disporre che questo anticipo non superi una certa percentuale dell'importo dell'aiuto;
considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto alla produzione da concedere agli olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori, è opportuno disporre che tale aiuto sia versato soltanto per i quantitativi di olio ottenuti in frantoi riconosciuti; che, ai fini del riconoscimento, è opportuno che i frantoi interessati rispondano a determinati requisiti;
considerando che l'aiuto riveste notevole interesse per i produttori di olio e costituisce un onere finanziario per la Comunità; che, onde garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per l'olio che può beneficiarne, si rende necessario un regime di controllo amministrativo adeguato;
considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è opportuno prevedere che, qualora sussistano dubbi in merito alla produzione effettiva di un olivicoltore, lo Stato membro interessato determini il quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto;
considerando che, in base all'esperienza acquisita, tenuto conto del numero di oleicoltori da controllare e nonostante i numerosi controlli sul piano normativo, esistono problemi circa l'esecuzione puntuale ed efficace dei controlli e delle verifiche; che, per ovviare a tali problemi, occorre costituire, in ciascuno Stato membro produttore, uno schedario computerizzato contenente tutti gli elementi atti a facilitare le operazioni di controllo e la ricerca rapida delle irregolarità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO 1
Disposizioni generali
Articolo 1
A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985, per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE si applicano le norme generali definite nel presente regolamento.
Articolo 2
1. L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio d'oliva che sia conforme alle definizioni figuranti ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e a condizione che le superfici abbiano formato oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83 (1) o siano conformi alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.
2. L'aiuto è concesso agli olivicoltori stabiliti negli Stati membri. Ai sensi del presente regolamento, sono considerati oleicoltori i produttori di olive utilizzate per la produzione di olio.
3. L'aiuto è concesso su domanda presentata dagli interessati nello Stato membro nel quale l'olio è stato prodotto.
4. Nel caso di olivicoltori che siano membri di un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE e la cui produzione...
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