Council Regulation (EC) No 2014/2006 of 19 December 2006 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products

Coming into Force01 January 2007,30 December 2006
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32006R2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/2014/oj
Published date29 December 2006
Date19 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 384, 29 December 2006
L_2006384IT.01002001.xml
29.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 384/20

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 (1). Dal momento che è necessario soddisfare il fabbisogno comunitario per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli, occorre prorogare o adeguare alcuni degli attuali contingenti tariffari e aprirne dei nuovi a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
(2) Poiché il volume di un contingente tariffario comunitario è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale, occorre aumentarlo con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.
(3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2007 i contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2006. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
(4) Poiché le modifiche da apporre sono in numero elevato, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia interamente sostituito.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.
(6) In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.
(7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, poiché si applica dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2981 è fissato a 260 000 unità per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007:

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2002 è fissato a 1 000 tonnellate,
il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2030 è fissato a 1 000 tonnellate,
il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2612 è fissato a 1 900 tonnellate,
il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2620 è fissato a 1 000 000 di unità,
il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2727 è fissato a 15 000 tonnellate.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti i contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2920, 09.2970, 09.2972 e 09.2977, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 5

I contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2026, 09.2853, 09.2976 e 09.2981 sono chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine Codice NC Suddivisione Taric Descrizione delle merci Volume del contingente Dazio contingentale (%) Periodo contingentale
09.2002 ex 2928 00 90 30 Fenilidrazina 1 000 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2003 ex 8543 70 90 63 Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm 1 400 000 unità 0 1.1-31.12
09.2030 ex 2926 90 95 74 Clorotalonil 1 000 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2140 ex 3824 90 98 98 Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:
2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine
94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine
2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine e più
4 500 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Fenilendiammina 1 800 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2603 ex 2931 00 95 15 Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) 4 500 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2604 ex 3905 30 00 10 Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina 100 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2610 ex 2925 29 00 20 Cloruro di (clorometilen)dimetilammino 100 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2611 ex 2826 19 90 10 Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere 55 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2612 ex 2921 59 90 30 Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina 1 900 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2615 ex 2934 99 90 70 Acido ribonucleico 110 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2616 ex 3910 00 00 30 Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100) 1 300 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2618 ex 2918 19 85 40 Acido (R)-2-cloromandelico 100 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2619 ex 2934 99 90 71 2-Tienilacetonitrile 80 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2620 ex 8526 91 20 20 Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione 1 000 000 unità 0 1.1-31.12
09.2624 2912 42 00 Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) 425 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2625 ex 3920 20 21 20 Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza (1) 170 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2627 ex 7011 20 00 55 Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 mm (± 1,5 mm), con una translucidità del 51,1 % (± 2,2 %) e uno spessore di riferimento di 12,5 mm 500 000 unità 0 1.1-31.12
09.2628 ex 7019 52 00 10 Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (±10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso 350 000 m2 0 1.1-31.12
09.2629 ex 7616 99 90 85 Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) 240 000 unità 0 1.1-31.12
09.2703 ex 2825 30 00 10 Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) 13 000 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2713 ex 2008 60 19 10 Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %
aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)
2 000 tonnellate 10 (3) 1.1-31.12
ex 2008 60 39 10
09.2719 ex 2008 60 19 20 Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT