2008/402/EC: Decision of the European Central Bank of 15 May 2008 on security accreditation procedures for manufacturers of euro secure items for euro banknotes (ECB/2008/3)

Coming into Force02 June 2008
End of Effective Date26 February 2015
Celex Number32008D0003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/402/oj
Published date30 May 2008
Date15 May 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 140, 30 May 2008
L_2008140IT.01002601.xml
30.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140/26

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 maggio 2008

sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro

(BCE/2008/3)

(2008/402/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 106, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello statuto del SEBC prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno della Comunità. Tale diritto include la competenza nell’adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.
(2) Al fine di preservare la fiducia del pubblico nelle banconote in euro quali mezzi di pagamento, è necessario specificare le norme di sicurezza minima per la produzione, elaborazione, custodia e trasporto delle banconote in euro e delle loro componenti e dei relativi altri materiali e informazioni che necessitano protezione, la cui perdita, furto o divulgazione potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro o concorrere alla produzione contraffatta di banconote in euro o delle loro componenti. Tutti i soggetti coinvolti in tali attività sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza, il cui contenuto può tuttavia variare a seconda del tipo di attività.
(3) È necessario stabilire una procedura di accreditamento di sicurezza che controlli che i fabbricanti rispettino le norme di sicurezza così come procedure che assicurino il rispetto costante di tali norme ed anche che prevedano diversi tipi di conseguenze nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza. Tali conseguenze variano dall’avvertimento alla revoca dell’accreditamento di sicurezza e devono essere proporzionate alla natura del caso di mancato rispetto identificato.
(4) La BCE è responsabile per la messa a punto ed il mantenimento di un sistema che assicuri che gli elementi di sicurezza dell’euro siano consegnati esclusivamente alle banche centrali nazionali dell’area dell’euro, alle banche centrali nazionali degli Stati membri che si stanno preparando ad adottare l'euro (soggetto ad una decisione del Consiglio direttivo), ad altri fabbricanti accreditati e/o alla BCE.
(5) È necessario, di conseguenza, modificare l’indirizzo BCE/2004/18 del 16 settembre 2004 sull’appalto di banconote in euro (1),

DECIDE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato l’euro;
b) per «futura BCN dell’Eurosistema» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro che non ha adottato l'euro ma ha rispettato le condizioni stabilite per l'adozione dell'euro e in relazione alla quale è stata presa una decisione sulla abrogazione della deroga (ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato);
c) per «elementi di sicurezza dell’euro» si intende la prima serie delle banconote in euro e le loro componenti, i relativi altri materiali e informazioni che necessitano protezione, la cui perdita, furto, o divulgazione potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro o concorrere alla produzione contraffatta di banconote in euro o delle loro componenti;
d) per «norme di sicurezza» si intendono le norme sostanziali relative all’acquisizione degli elementi di sicurezza dell’euro e di qualsiasi altra attività di sicurezza dell’euro, come stabilite periodicamente dalla BCE con distinte norme;
e) per «acquirente» si intende una società, organizzazione, o banca centrale nazionale che è coinvolta in qualche modo nella contrattazione in qualità di acquirente per la produzione, elaborazione, o custodia degli elementi di sicurezza dell’euro;
f) per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque luogo utilizzato dal fabbricante, o che esso desideri utilizzare, per la produzione, elaborazione (inclusa la distruzione) o il deposito degli elementi di sicurezza dell’euro, che precedono il loro trasporto all’acquirente o, se applicabile, ad uno stabilimento per distruzioni speciali;
g) per «attività di sicurezza dell’euro» si intende ciascuna delle seguenti: produzione, elaborazione (inclusa la distruzione), custodia o trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro;
h) per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia, o desideri essere, coinvolto in un’attività di sicurezza dell’euro, esclusi i soggetti che sono solo, o solo desiderino essere, coinvolti nel trasporto o distruzione degli elementi di sicurezza dell’euro; e per «fabbricante accreditato» un fabbricante cui è stato concesso un accreditamento di sicurezza pieno;
i) per «accreditamento di sicurezza pieno» si intende lo stato, lo scopo stabilito nell’articolo 3 concesso dalla BCE ad un fabbricante per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro;
j) per «mancato rispetto» si intende l’ipotesi in cui una delle seguenti situazioni non rispetti le parti pertinenti delle norme di sicurezza: i) gli accordi di sicurezza stabiliti da un fabbricante conformemente alla presente decisione, ii) le azioni intraprese da un fabbricante accreditato che conduce attività di sicurezza dell’euro; o iii) azioni intraprese da un fabbricante con accreditamento di sicurezza temporaneo che si prepara ad intraprendere attività di sicurezza dell’euro;
k) per «ispezione di sicurezza» si intende un’ispezione di un’attività di sicurezza dell’euro ai fini di valutare se gli accordi di sicurezza presso un luogo di fabbricazione rispettino le norme di sicurezza; e
l) per «accreditamento di sicurezza temporaneo» si intende lo stato, lo scopo stabilito nell’articolo 4 concesso dalla BCE ad un fabbricante che conferma la sua potenziale preparazione ad intraprendere un’attività di sicurezza dell’euro per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro.

Articolo 2

Principi generali

1. Le norme di sicurezza adottate dalla BCE sono norme minime. I fabbricanti possono adottare ed attuare standard più stringenti, ma la BCE valuta solo il rispetto delle proprie norme di sicurezza.

2. Nonostante eventuali disposizioni stabilite dalla BCE che applicano la presente decisione a specifiche procedure riguardanti le banconote in euro, questa decisione non si applica alla produzione e al deposito delle banconote in euro che sono registrate presso una BCN poiché esse sono state prodotte ma non emesse.

3. Un fabbricante accreditato può fornire elementi di sicurezza dell’euro solamente ai seguenti soggetti:

a) un altro fabbricante accreditato;
b) una BCN;
c) soggetta a una decisione del Consiglio direttivo, una futura BCN dell’Eurosistema; o
d) la BCE.

4. Il Comitato esecutivo sentito il parere del comitato per le banconote, adotta tutte le decisioni relative all’accreditamento di sicurezza dei fabbricanti. Inoltre sarà competente a concedere qualsiasi consenso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6.

5. Tutti i costi e le perdite collegate che un fabbricante sostiene in connessione con l’attuazione della presente decisione sono a carico del fabbricante.

Articolo 3

Accreditamento di sicurezza pieno

1. Un fabbricante accreditato può intraprendere un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro solo se la BCE gli ha concesso l’accreditamento di sicurezza pieno per quell’attività di sicurezza dell’euro.

2. L’accreditamento di sicurezza pieno può essere concesso ad un fabbricante per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro a condizione che:

a) gli accordi di sicurezza che esso ha messo a punto in un particolare luogo per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata, siano conformi alle parti rilevanti delle norme di sicurezza;
b) tutte le stamperie coinvolte nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata, siano fisicamente situate in uno Stato membro; e
c) tutti i luoghi di fabbricazione, diversi dalle stamperie, coinvolti nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata siano fisicamente situati in uno Stato membro o in uno stato membro dell’Associazione europea di libero scambio.

3. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del comitato per le banconote, può modificare lo scopo del requisito dell’ubicazione determinato ai sensi del paragrafo 2, lettera c). Ogni decisione a riguardo è notificata subito al Consiglio direttivo, e il Comitato esecutivo si attiene a qualsiasi decisione del Consiglio direttivo sulla materia.

4. L’accreditamento di sicurezza pieno è concesso ad un fabbricante per un periodo indeterminato, ma il suo status può risentirne o può essere revocato da una decisione presa ai sensi degli articoli da 13 a 15.

5. Un fabbricante accreditato può condurre un’attività di sicurezza dell’euro solo presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato concesso l’accreditamento e con riguardo a determinati elementi di sicurezza specificati per quel luogo di fabbricazione. Un fabbricante accreditato può organizzare il trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro all’acquirente e, se necessario, organizzare che la distruzione avvenga per suo conto (incluso il relativo trasporto) presso uno stabilimento per distruzioni speciali conformemente alle parti...

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