Commission Directive 91/326/EEC of 5 March 1991 adapting to technical progress for the thirteenth time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, Regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date01 January 1001
Date05 March 1991
Published date08 July 1991
Celex Number31991L0326
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/326/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 180, 8 July 1991
EUR-Lex - 31991L0326 - IT 31991L0326

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (91/326/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 08/07/1991 pag. 0079 - 0080
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0122


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (91/326/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che l'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose, specificando inoltre le procedure di classificazione e di etichettatura per ciascuna sostanza; che a questo elenco devono essere aggiunte varie sostanze notificate alla Commissione ai sensi della medesima direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) Alla fine della sezione « Numerazione delle sostanze dell'allegato I » della prefazione dell'allegato I è aggiunto il seguente paragrafo:

« Il numero CEE utilizzato nell'allegato I per le sostanze pericolose notificate conformemente all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE è identico al numero utilizzato nella lista europea delle sostanze notificate (ELINCS).

Questa numerazione è basata...

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