Council Regulation (EEC) No 2019/93 of 19 July 1993 introducing specific measures for the smaller Aegean islands concerning certain agricultural products

Coming into Force30 July 1993
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31993R2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/2019/oj
Published date27 July 1993
Date19 July 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 184, 27 July 1993
EUR-Lex - 31993R2019 - IT 31993R2019

Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 27/07/1993 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0058


REGOLAMENTO (CEE) N. 2019/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione tenutasi a Rodi in data 2 e 3 dicembre 1988, ha riconosciuto la specificità dei problemi socioeconmici che contraddistinguono alcune regioni insulari della Comunità; che occorre attuare misure adeguate, che consentano di far fronte a questi problemi specifici;

considerando che la posizione geografica eccezionale delle isole greche del Mar Egeo rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti alimentari e agricoli essenziali per la produzione agricola e per il consumo corrente delle isole stesse, impone a queste ultime oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile alleviare questo svantaggio naturale, istituendo un regime specifico per l'approvvigionamento di talune merci di base indispensabili;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del predetto regime devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio, tenendo conto dei fabbisogni fondamentali dei mercati di tali regioni e prendendo in considerazione le produzioni locali; che, viste le altre misure adottate per promuovere lo sviluppo delle produzioni locali occorre che il suddetto regime sia applicato ai prodotti del settore ortofrutticolo per la durata di cinque anni su base decrescente;

considerando che gli effetti economici del predetto regime devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime in questione non possono essere rispediti verso altre parti del mercato comunitario né riesportati verso i paesi terzi;

considerando che, per il funzionamento del regime di cui trattasi, è necessario instaurare un adeguato ed efficace sistema di gestione e di controllo;

considerando che la specificità dell'agricoltura delle isole egee richiede particolare attenzione ed impone misure appropriate sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;

considerando che, per sostenere le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche di dette isole, occorre concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi e per il mantenimento delle vacche nutrici, nonché un aiuto all'ammasso privato dei formaggi tradizionali di fabbricazione locale;

considerando che, nel settore ortofrutticolo e dei fiori, è d'uopo prendere provvedimenti per sostenere ed incrementare la produzione, aumentare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti;

considerando che occorre pure adottare misure di sostegno della produzione nel settore delle patate alimentari e delle patate da semina;

considerando che, per contribuire al sostegno della viticoltura tradizionale delle suddette isole, è opportuno accordare un aiuto per la coltivazione dei vigneti destinati a produrre vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), sempreché siano conformi ai requisiti della regolamentazione comunitaria e si inquadrino in un programma di miglioramento qualitativo;

considerando che, per sostenere e migliorare qualitativamente la produzione locale di vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) occorre concedere un aiuto per compensare le spese di ammasso per l'invecchiamento di detta produzione;

considerando che, al fine di sostenere l'olivicoltura, attività tradizionale delle isole egee, di mantenere intatto il potenziale produttivo e di preservare il paesaggio e l'ambiente naturale, è opportuno concedere un aiuto per ettaro, a condizione che gli oliveti vengano coltivati in modo da garantire una produzione regolare;

considerando che l'apicoltura svolge una funzione importante nella salvaguardia della fragile flora egea e, nel contempo, procura un reddito complementare agli abitanti; che è pertanto opportuno appoggiare questa attività tradizionale, erogando un aiuto che contribuisca a ridurre il forte onere dei costi di produzione; che questo incentivo dovrebbe essere accordato nell'ambito di iniziative realizzate dalle associazioni di produttori per migliorare le condizioni di commercializzazione del miele; che, in attesa che si costituiscano siffatte associazioni, l'aiuto dovrà essere concesso a tutti i produttori di miele per un importo ridotto e per un periodo limitato;

considerando che le strutture delle aziende agricole delle isole in questione soffrono di gravi carenze e di particolari difficoltà; che sarebbe quindi auspicabile poter prevedere deroghe alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti di natura strutturale;

considerando che, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni economicamente ritardate (obiettivo n. 1), conformemente agli articoli 130 A e 130 C del trattato, vengono finanziate azioni strutturali di fondamentale importanza per l'agricoltura delle isole in questione;

considerando che i problemi delle isole egee sono accentuati dalle dimensioni ridotte di queste ultime; che, per orientare le priorità e garantire l'efficacia delle misure raccomandate, occorre riservarne l'applicazione alle « isole minori », cioè a quelle la cui popolazione non superi 100 000 abitanti permanenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce misure specifiche intese a compensare lo svantaggio rappresentato dall'insularità delle isole minori del Mar Egeo, in appresso denominate « isole minori », per quanto riguarda determinati prodotti e mezzi di produzione agricoli.

Ai fini del presente regolamento, per « isole minori » si intende qualsiasi isola dell'Egeo la cui popolazione permanente non ecceda i 100 000 abitanti.

TITOLI I

Regime specifico di approvvigionamento

Articolo 2

Ogni anno civile, prodotti agricoli indispensabili per il consumo umano e i mezzi di base necessari per la produzione agricola, elencati...

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