Council Directive 98/80/EC of 12 October 1998 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC - Special scheme for investment gold

Coming into Force17 October 1998
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31998L0080
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/80/oj
Published date17 October 1998
Date12 October 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 281, 17 October 1998
EUR-Lex - 31998L0080 - IT 31998L0080

Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 17/10/1998 pag. 0031 - 0034


DIRETTIVA 98/80/CE DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1998 che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, secondo la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), le operazioni aventi ad oggetto l'oro sono di norma soggette all'imposta ma che, sulla base della deroga transitoria di cui all'articolo 28, paragrafo 3, in collegamento con il punto 26 dell'allegato F di detta direttiva gli Stati membri possono continuare ad esentare l'oro diverso dall'oro ad uso industriale; che l'applicazione da parte di taluni Stati membri di detta deroga transitoria dà luogo a talune distorsioni di concorrenza;

considerando che l'oro non è solo utilizzato ai fini della produzione ma è anche acquistato a fini di investimento; che l'applicazione della regolamentazione normale in materia di imposte costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini di investimento finanziario e giustifica pertanto l'applicazione di un regime fiscale particolare per l'oro da investimento; che tale regime dovrebbe altresì migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell'oro;

considerando che la fornitura di oro da investimento è di natura analoga a quella di altre forme di investimento, spesso non imponibili in base alle attuali disposizioni della sesta direttiva, e che quindi l'esenzione da imposta sembra essere la forma di trattamento fiscale più appropriata per le forniture di oro da investimento;

considerando che la definizione di oro da investimento dovrebbe contemplare unicamente forme e pesi, di oro di elevatissima purezza che viene scambiato sul mercato dell'oro e monete d'oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell'oro; che, per le monete d'oro, si dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete classificate per garantire la trasparenza e la sicurezza degli operatori che trattano tali monete; che la sicurezza giuridica degli operatori impone che le monete inserite nell'elenco siano considerate conformi ai criteri previsti dalla presente direttiva per l'esenzione, per tutto l'anno di validità dell'elenco; che l'elenco non pregiudica l'esenzione, da valutare caso per caso, di monete, incluse quelle di conio recente, che non sono incluse nell'elenco ma rispettano i criteri previsti nella presente direttiva;

considerando che un'esenzione fiscale non consente, in linea di massima, la detrazione dell'IVA a credito, mentre l'imposta sul valore dell'oro può essere applicata a operazioni precedenti, la detrazione di tale IVA a credito dovrebbe essere consentita per garantire i...

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