Council Directive 71/118/EEC of 15 February 1971 on health problems affecting trade in fresh poultrymeat

Coming into Force18 February 1971
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31971L0118
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1971/118/oj
Published date08 March 1971
Date15 February 1971
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 55, 8 mars 1971
EUR-Lex - 31971L0118 - IT 31971L0118

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 08/03/1971 pag. 0023 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0144
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0097
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0144
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0106
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0131
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0131


++++

( 1 ) GU n . 109 del 9 . 7 . 1964 , pag . 1721/64 .

( 2 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2301/67 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1971

relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

( 71/118/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 )

visto il parere del Comitato economico sociale ,

considerando che con il regolamento n . 123/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 2 ) è stato istituito un mercato unico in questo settore ;

considerando che l'applicazione del regolamento summenzionato non produrrà gli effetti previsti fintantochè gli scambi saranno frenati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di disposizioni sanitarie nel settore delle carni di volatili da cortile ;

considerando che per eliminare tali disparità è necessario procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia sanitaria ;

considerando che è opportuno elaborare disposizioni comunitarie in questo settore destinato , dopo un periodo transitorio durante il quale tali disposizioni riguarderanno solo gli scambi intracomunitari , ad essere anche applicate alle carni di volatili da cortile messe in circolazione negli Stati membri ; che è tuttavia opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le carni di volatili da cortile consegnate direttamente dai produttori ai consumatori a determinate condizioni ;

considerando che il ravvicinamento previsto deve essere volto in particolare a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli , nonché in materia di deposito e di trasporto ; che è sembrato opportuno lasciare alle autorità competenti degli Stati membri la cura del riconoscimento dei macelli rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite nella presente direttiva e di vigilare affinché siano osservate le condizioni previste per tale riconoscimento ; che occorre anche prevedere il riconoscimento degli impianti frigoriferi da parte degli Stati membri ;

considerando che , per garantire un'ispezione sanitaria soddisfacente tenendo conto delle condizioni particolari in cui essa viene effettuata , occorre affidare determinati compiti ad ausiliari qualificati , sotto la responsabilità ed il controllo del veterinario ufficiale ;

considerando che occorre definire per l'insieme degli Stati membri requisiti minimi uniformi per quanto riguarda il livello teorico e pratico di formazione di tali ausiliari , nonché le condizioni di altra natura indispensabili per provare la loro competenza , onorabilità e imparzialità , senza escludere l'eventualità di un'unificazione progressiva delle regole e dei programmi della loro formazione ;

considerando che , per quanto concerne gli scambi intracomunitari , il rilascio di un certificato sanitario , compilato da un veterinario ufficiale del paese speditore , è stato giudicato il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese di destinazione la prova che una partita di carne di volatili da cortile è conforme alle disposizioni della presente direttiva ; che talle certificato deve accompagnare la spedizione della carne di volatili da cortile fino al luogo di destinazione ;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni provenienti da un altro Stato membro che risultassero improprie al consumo umano o non fossero conformi alle disposizioni comunitarie in materia sanitaria ;

considerando che in tal caso è opportuno consentire a detto Stato di rispedire il pollame a richiesta dello speditore o del suo mandatario se non vi si oppongano motivi di carattere sanitario ;

considerando che , per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto o una restrizione , è necessario che tali motivi siano portati a conoscenza dello speditore o del suo mandatario , nonché , in alcuni casi , delle autorità competenti del paese speditore ;

considerando che occorre dare allo speditore , qualora sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto o di una restrizione tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario , la possibilità di chiedere il parere di un perito veterinario scelto in un elenco compilato dalla Commissione ;

considerando che è opportuno che i conflitti tra gli Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello siano composti con procedura d'urgenza nell'ambito del Comitato veterinario permanente istituito dal Consiglio il 15 ottobre 1968 ;

considerando che in alcuni settori , in cui si pongono problemi speciali , il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri puo - essere effettuato solo dopo un esame più approfondito ;

considerando che le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di volatili da cortile e di carni fresche di volatili da cortile formeranno oggetto di altre direttive comunitarie ; che è sembrato fin da ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in tale settore precisando alcune condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro territorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura comunitaria d'urgenza nell'ambito del suddetto Comitato veterinario permanente , in base alla quale le misure adottate da uno Stato membro possono essere esaminate e , all'occorrenza , modificate o abrogate , in stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda gli scambi di carni fresche degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie : galline , tacchine , faraone , anatre e oche .

2 . Sono considerate carni di volatili da cortile tutte le parti dei suddetti animali atte al consumo da parte dell'uomo .

3 . Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche , ai fini dell'applicazione della presente direttiva , le carni di volatili da cortile trattate per mezzo del freddo .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per :

a ) carcassa : il corpo interno di un volatile da cortile dopo dissanguamento , spiumatura ed eviscerazione ; tuttavia , l'asportazione dei reni e la sezione delle zampe all'altezza del tarso e l'asportazione della testa sono facoltative ;

b ) parti della carcassa : le parti della carcassa quale è definita alla lettera a ) ;

c ) frattaglie : le carni fresche diverse da quelle della carcassa di cui alla lettera a ) , anche se sono in connessione naturale con la carcassa ;

d ) visceri : le frattaglie che si trovano nella cavità toracica , addominale e pelvica , compresi la trachea e l'esofago ed eventualmente il gozzo ;

e ) ispezione sanitaria ante mortem : ispezione dei volatili da cortile vivi nel macello , conformemente al capitolo III dell'allegato I ;

f ) ispezione sanitaria post mortem : ispezione dei volatili da cortile nel macello , immediatamente dopo la macellazione , in conformità del capitolo V dell'allegato I ;

g ) veterinario ufficiale : il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro ;

h ) ausiliario : tecnico ufficialmente designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro per l'assistenza del veterinario ufficiale ;

i ) paese speditore : lo Stato membro dal quale le carni fresche di volatili da cortile sono spedite in un altro Stato membro ;

j ) paese destinatario : lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro .

TITOLO II

Disposizioni concernenti gli scambi intracomunitari e gli scambi all'interno degli Stati membri

Articolo 3

1 . Ogni Stato membro vigila a che siano ammesse agli scambi soltanto le carni fresche di volatili da cortile che , fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 , rispondano alle condizioni seguenti :

a ) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 5 , paragrafo 1 ;

b ) provengano da un animale che sia stato sottoposto ad una ispezione sanitaria ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale o da ausiliari , conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 , e che , in seguito a tale esame , sia stato considerato atto alla macellazione per gli scambi di carni fresche di volatili da cortile ;

c ) siano state trattate in condizioni di igiene soddisfacenti in conformità delle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I ;

d ) siano state sottoposte all'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale o da ausiliari , conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 , e siano state riconosciute atte al consumo umano , conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato I ;

e ) siano munite di bollo sanitario in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato I ;

f ) in conformità delle...

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