Council Implementing Regulation (EU) No 504/2011 of 23 May 2011 implementing Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Coming into Force24 May 2011
End of Effective Date18 January 2012
Celex Number32011R0504
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/504/oj
Published date24 May 2011
Date23 May 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 136, 24 May 2011
L_2011136IT.01004501.xml
24.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136/45

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011.
(2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e in conformità della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.
(3) È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone inserite nell’elenco di cui all’allegato II di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

(2) Cfr. pag. 91 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 4

Persone

Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco
1. Bashar Al-Assad Nato l'11/9/1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903 Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti. 23.05.2011
2. Mahir (alias Maher) ,Al-Assad Nato l'8/12/1967; passaporto diplomatico n. 4138 Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti. 23.05.2011
3. Ali Mamluk (alias Mamlouk) Nato il 19/2/1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983 Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti. 23.05.2011
4. Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)) Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 23.05.2011
5. Atej (alias Atef, Atif) Najib Ex capo della direzione della
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