Council Implementing Regulation (EU) No 504/2011 of 23 May 2011 implementing Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Coming into Force | 24 May 2011 |
End of Effective Date | 18 January 2012 |
Celex Number | 32011R0504 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/504/oj |
Published date | 24 May 2011 |
Date | 23 May 2011 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 136, 24 May 2011 |
24.5.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 136/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2011 DEL CONSIGLIO
del 23 maggio 2011
che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011. |
(2) | Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e in conformità della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011. |
(3) | È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone inserite nell’elenco di cui all’allegato II di detto regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 23 maggio 2011.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 91 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 4
Persone
Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | |
1. | Bashar Al-Assad | Nato l'11/9/1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903 | Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti. | 23.05.2011 |
2. | Mahir (alias Maher) ,Al-Assad | Nato l'8/12/1967; passaporto diplomatico n. 4138 | Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti. | 23.05.2011 |
3. | Ali Mamluk (alias Mamlouk) | Nato il 19/2/1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983 | Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti. | 23.05.2011 |
4. | Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)) | Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti. | 23.05.2011 | |
5. | Atej (alias Atef, Atif) Najib | Ex capo della direzione della |
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