Council Directive 73/437/EEC of 11 December 1973 on the approximation of the laws of the Member States concerning certain sugars intended for human consumption
Coming into Force | 13 December 1973 |
End of Effective Date | 11 July 2003 |
Celex Number | 31973L0437 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1973/437/oj |
Published date | 27 December 1973 |
Date | 11 December 1973 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 356, 27 December 1973 |
Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 27/12/1973 pag. 0071 - 0073
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0179
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0179
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0119
++++
( 1 ) GU n . C 101 del 4 . 8 . 1970 , pag . 33 .
( 2 ) GU n . C 146 dell'11 . 12 . 1970 , pag . 20 .
( 3 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .
CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1973
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana
( 73/437/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative vigenti negli Stati membri definiscono talune categorie di zucchero , precisano le caratteristiche di composizione loro applicabili e determinano le norme relative all'etichettatura e al condizionamento di tali prodotti ;
considerando che le differenze esistenti fra le disposizioni nazionali sono tali da ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa e da creare condizioni di concorrenza ineguali ;
considerando d'altra parte che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( saccarosio ) presuppone che vengano determinate sul piano comunitario le diverse qualità commercializzate di tale prodotto , le loro caratteristiche di composizione e le rispettive norme di etichettatura e di condizionamento ;
considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e quella dei metodi d'analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti in causa sono misure d'applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione ;
considerando che , in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 3 ) ;
considerando che la fissazione di un contenuto residuo totale di anidride solforosa per i vari prodotti definiti dalla presente direttiva richiede in alcuni Stati membri una modifica tale delle condizioni di fabbricazione che occorre prevedere un periodo transitorio per consentire i necessari adeguamenti ; che le deroghe previste possono essere applicate all'insieme della Comunità per quanto riguarda lo sciroppo di glucosio , disidratato o no , mentre possono essere limitate agli Stati membri che lo desiderano nel caso degli altri prodotti ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva si intende per :
1 . Zucchero di fabbrica
il saccarosio depurato e cristallizzato , di qualità sana , leale e mercantile , rispondente alle caratteristiche seguenti :
a ) polarizzazione almeno 99,5 *
b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 0,10 % in peso tito
c ) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 % in peso
d ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg solforosa
2 . Zucchero o zucchero bianco
il saccarosio depurato e cristallizzato , di qualità sana , leale e mercantile , rispondente alle caratteristiche seguenti :
a ) polarizzazione almeno 99,7 *
b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 0,04 % in peso
tito
c ) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 % in peso
d ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg
solforosa
e ) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conforme -
mente alle disposizioni dell'allegato , let -
tera a )
3 . Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato
il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2 , lettere a ) - d ) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale né :
_ 4 per il tipo di colore
_ 6 per il contenuto di ceneri
_ 3 per la colorazione della soluzione
4 . Zucchero liquido
la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche :
a ) sostanza secca almeno 62 % in peso
b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 3 % in peso sulla sostanza secca
tito ( quoziente del fruttosio
per il destrosio : 1,0 pio meno 0,2 )
c ) ceneri conduttimetriche al massimo 0,1 % in peso sulla sostanza
secca , determinate conformemente alle
disposizioni dell'allegato , lettera b )
d ) colorazione della...
To continue reading
Request your trial