Council Directive 73/437/EEC of 11 December 1973 on the approximation of the laws of the Member States concerning certain sugars intended for human consumption

Coming into Force13 December 1973
End of Effective Date11 July 2003
Celex Number31973L0437
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1973/437/oj
Published date27 December 1973
Date11 December 1973
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 356, 27 December 1973
EUR-Lex - 31973L0437 - IT 31973L0437

Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 27/12/1973 pag. 0071 - 0073
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0179
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0179
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0119


++++

( 1 ) GU n . C 101 del 4 . 8 . 1970 , pag . 33 .

( 2 ) GU n . C 146 dell'11 . 12 . 1970 , pag . 20 .

( 3 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1973

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

( 73/437/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative vigenti negli Stati membri definiscono talune categorie di zucchero , precisano le caratteristiche di composizione loro applicabili e determinano le norme relative all'etichettatura e al condizionamento di tali prodotti ;

considerando che le differenze esistenti fra le disposizioni nazionali sono tali da ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa e da creare condizioni di concorrenza ineguali ;

considerando d'altra parte che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( saccarosio ) presuppone che vengano determinate sul piano comunitario le diverse qualità commercializzate di tale prodotto , le loro caratteristiche di composizione e le rispettive norme di etichettatura e di condizionamento ;

considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e quella dei metodi d'analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti in causa sono misure d'applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione ;

considerando che , in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 3 ) ;

considerando che la fissazione di un contenuto residuo totale di anidride solforosa per i vari prodotti definiti dalla presente direttiva richiede in alcuni Stati membri una modifica tale delle condizioni di fabbricazione che occorre prevedere un periodo transitorio per consentire i necessari adeguamenti ; che le deroghe previste possono essere applicate all'insieme della Comunità per quanto riguarda lo sciroppo di glucosio , disidratato o no , mentre possono essere limitate agli Stati membri che lo desiderano nel caso degli altri prodotti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

1 . Zucchero di fabbrica

il saccarosio depurato e cristallizzato , di qualità sana , leale e mercantile , rispondente alle caratteristiche seguenti :

a ) polarizzazione almeno 99,5 *

b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 0,10 % in peso tito

c ) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 % in peso

d ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg solforosa

2 . Zucchero o zucchero bianco

il saccarosio depurato e cristallizzato , di qualità sana , leale e mercantile , rispondente alle caratteristiche seguenti :

a ) polarizzazione almeno 99,7 *

b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 0,04 % in peso

tito

c ) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 % in peso

d ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg

solforosa

e ) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conforme -

mente alle disposizioni dell'allegato , let -

tera a )

3 . Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato

il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2 , lettere a ) - d ) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale né :

_ 4 per il tipo di colore

_ 6 per il contenuto di ceneri

_ 3 per la colorazione della soluzione

4 . Zucchero liquido

la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche :

a ) sostanza secca almeno 62 % in peso

b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 3 % in peso sulla sostanza secca

tito ( quoziente del fruttosio

per il destrosio : 1,0 pio meno 0,2 )

c ) ceneri conduttimetriche al massimo 0,1 % in peso sulla sostanza

secca , determinate conformemente alle

disposizioni dell'allegato , lettera b )

d ) colorazione della...

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