Commission Directive 2002/70/EC of 26 July 2002 establishing requirements for the determination of levels of dioxins and dioxin-like PCBs in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force26 August 2002
End of Effective Date25 August 2009
Celex Number32002L0070
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/70/oj
Published date06 August 2002
Date26 July 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 209, 06 August 2002
EUR-Lex - 32002L0070 - IT

Direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 06/08/2002 pag. 0015 - 0021


Direttiva 2002/70/CE della Commissione

del 26 luglio 2002

che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di metodi di prelievo e di analisi comunitari per il controllo ufficiale dei mangimi(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/102/CE(3), stabilisce i limiti massimi delle diossine e dei furani in varie materie prime e mangimi.

(2) È necessario fissare i criteri generali ai quali si devono conformare i metodi di analisi, affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili.

(3) Le disposizioni riguardanti le modalità di prelievo dei campioni e i metodi d'analisi vengono stabilite in base alle conoscenze attuali e possono essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

(4) Le disposizioni stabilite nella presente direttiva si riferiscono esclusivamente all'analisi di diossine e PCB diossina-simili ai fini dell'attuazione della direttiva 2001/102/CE, che modifica la direttiva 1999/29/CE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

(5) Occorre applicare un approccio attivo per ottenere un insieme di dati affidabili sulla presenza di PCB diossina-simili nelle materie prime e nei mangimi. È pertanto necessario fissare criteri generali per i metodi di analisi da impiegare nella determinazione di PCB diossina-simili nelle materie prime e nei mangimi.

(6) Si deve impiegare un metodo di screening ad alto rendimento, di comprovata validità e ampiamente accettato, per selezionare i campioni che presentano livelli significativi di diossina, livelli che occorre poi determinare tramite un metodo di conferma. Occorre pertanto stabilire criteri generali sia per il metodo di conferma sia per il metodo di screening.

(7) Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri garantiscono che i campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonché alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi, sono prelevati secondo i metodi descritti nell'allegato I.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che la preparazione dei campioni e i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonché la determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi sono conformi ai criteri descritti nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2.

(2) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

(3) GU L 6 del 10.1.2002, pag. 45.

ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI MANGIMI

1. Oggetto e campo d'applicazione

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli del contenuto di diossine (PCDD/PCDF), nonché alla determinazione del contenuto di PCB diossina-simili(1) nei mangimi, sono prelevati secondo le disposizioni della direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1o marzo 1976, che stabilisce i metodi comunitari per il prelievo di campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi(2). I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi fissati nella direttiva 1999/29/CE è stabilito in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

2. Conformità della partita o della sottopartita alle specifiche

Il laboratorio di controllo procede a una doppia analisi del campione di laboratorio e calcola la media dei risultati, qualora il risultato ottenuto nella prima analisi ecceda il livello massimo o sia inferiore al livello massimo di un valore che non superi il 20 %. La partita è accettata se il risultato della prima analisi è al di sotto del livello massimo di un valore superiore al 20 % o, dove la doppia analisi è necessaria, se la media è conforme al corrispondente livello massimo indicato nella direttiva 1999/29/CE.

(1) Tabella TEF per la valutazione dei rischi umani stabiliti dall'OMS sulla base delle conclusioni dell'incontro di Stoccolma del 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998, "Toxic Equivalency...

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