Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances
Coming into Force | 19 December 1979 |
End of Effective Date | 21 December 2013 |
Celex Number | 31980L0068 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1980/68/oj |
Published date | 26 January 1980 |
Date | 17 December 1979 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 20, 26 January 1980 |
Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/1980 pag. 0043 - 0048
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0240
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0162
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0211
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterrannee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
(80/68/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che è necessaria un'azione per proteggere le acque sotterranee della Comunità dall'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili;
considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), completato da quello del 1977 (5), prevede un certo numero di misure tendenti a proteggere le acque sotterranee da determinati agenti inquinanti;
considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), prevede, all'articolo 4, l'adozione di una direttiva specifica concernente le acque sotterranee;
considerando che la disparità delle disposizioni, vigenti o in via di elaborazione, negli Stati membri per quanto riguarda lo scarico di certe sostanze pericolose nelle acque sotterranee, può provocare una distorsione delle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che occorre dunque procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;
considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre adottare a tal fine alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;
considerando che occorre escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva, da un lato, gli scarichi degli effluenti domestici di alcune abitazioni isolate e, dall'altro, gli scarichi contenenti sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione molto piccole, per il debole rischio di inquinamento e per la difficoltà di istituire un controllo di tali scarichi; che occorre inoltre escludere gli scarichi di materiali contenenti sostanze radioattive che saranno oggetto di una regolamentazione comunitaria specifica;
considerando che, per garantire una protezione efficace delle acque sotterranee della Comunità, è necessario impedire lo scarico di sostanze dell'elenco I e di limitare lo scarico di sostanze dell'elenco II;
considerando che occorre distinguere tra gli scarichi diretti di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e le azioni che possono condurre agli scarichi indiretti di tali sostanze;
considerando che, ad eccezione degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco I, vietati a priori, ogni scarico deve essere sottoposto ad un regime di autorizzazione; che tale autorizzazione può essere rilasciata solo dopo un'indagine sull'ambiente ricevente;
considerando che è necessario prevedere deroghe al regime del divieto di scarico nelle acque sotterranee delle sostanze dell'elenco I, previa indagine sull'ambiente ricevente e previa autorizzazione, qualora lo scarico sia effettuato, in acque sotterranee costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare agli usi domestici o agricoli;
considerando che occorre sottoporre ad un regime specifico la ricarica artificiale delle acque sotterranee destinate all'approvvigionamento di acqua della popolazione;
considerando che è necessario che le autorità competenti degli Stati membri vigilino sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee;
considerando che è opportuno tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi delle sostanze dell'elenco I e degli scarichi diretti delle sostanze dell'elenco II, effettuati nelle acque sotterranee ed un inventario delle autorizzazioni di ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica;
considerando che, nella misura in cui la Repubblica...
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