Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226

Coming into Force09 October 2018,01 January 1001
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R1240
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj
Published date19 September 2018
Date12 September 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 236, 19 September 2018
L_2018236IT.01000101.xml
19.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2018

che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», la Commissione evidenzia la necessità che l’Unione rafforzi e migliori i suoi sistemi d’informazione, l’architettura dei dati e lo scambio di informazioni nei settori della gestione delle frontiere, del contrasto della criminalità e della lotta al terrorismo. Sostiene inoltre l’esigenza di migliorare l’interoperabilità dei sistemi d’informazione. Più in particolare, la comunicazione illustra alcune possibili opzioni per massimizzare i benefici dei sistemi d’informazione esistenti e, se necessario, elaborarne di nuovi e complementari per colmare le rimanenti lacune in materia di informazione.
(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione. Ad esempio, le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall’obbligo di essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne («obbligo di visto»). Nella comunicazione del 6 aprile 2016, la Commissione annunciava che stava per avviare uno studio sulla fattibilità dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Lo studio di fattibilità è stato concluso nel novembre 2016. Tale sistema determinerebbe l’ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.
(3) La comunicazione del 14 settembre 2016 intitolata «Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide» conferma che è prioritario rendere sicure le frontiere esterne e presenta iniziative concrete per accelerare e ampliare la risposta dell’Unione per un ulteriore rafforzamento della gestione delle frontiere esterne.
(4) È necessario specificare gli obiettivi dell’ETIAS, definirne l’architettura tecnica ed organizzativa, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all’uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, stabilire regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e garantire la protezione dei dati personali.
(5) L’ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto.
(6) Dovrebbe inoltre applicarsi ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (4). L’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite nella direttiva 2004/38/CE.
(7) Come confermato dalla Corte di giustizia (5), tali familiari hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri e di ottenere un visto d’ingresso a tal fine. Di conseguenza, i familiari esenti dall’obbligo di visto dovrebbero avere il diritto di ottenere un’autorizzazione ai viaggi. Gli Stati membri dovrebbero accordare a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano la necessaria autorizzazione ai viaggi, che dovrebbe essere rilasciata gratuitamente.
(8) Il diritto di ottenere un’autorizzazione ai viaggi non è incondizionato, poiché può essere negato ai familiari che rappresentano un rischio per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto, i familiari possono essere tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro identificazione e al loro status soltanto nella misura in cui sono pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. Analogamente, l’esame delle loro domande di autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza e non già a motivi attinenti ai rischi di migrazione.
(9) L’ETIAS dovrebbe prevedere un’autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto che permetta di valutare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta o rappresenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico. Un’autorizzazione ai viaggi dovrebbe pertanto costituire una decisione che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti tali rischi. Di per sé, un’autorizzazione ai viaggi è per sua natura diversa da un visto; non richiederà più informazioni né imporrà oneri più gravosi ai richiedenti rispetto a un visto. Il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. Il mero possesso di un’autorizzazione ai viaggi non dovrebbe, tuttavia, conferire un diritto automatico d’ingresso.
(10) L’ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire l’immigrazione illegale e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.
(11) L’ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera ai valichi di frontiera esterni. Dovrebbe altresì permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi negli Stati membri. Inoltre, dovrebbe consentire ai richiedenti di essere meglio informati in merito alla loro ammissibilità negli Stati membri. Inoltre, l’ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne e fornendo alle guardie di frontiera talune informazioni supplementari connesse agli indicatori.
(12) L’ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d’informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti al rifiuto di ingresso e di soggiorno, di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico. A tale scopo, l’ETIAS dovrebbe confrontare i dati pertinenti dei fascicoli di domanda sulla base delle segnalazioni pertinenti nel SIS. Qualora il confronto riveli una corrispondenza tra i dati personali nel fascicolo di domanda e le segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti al rifiuto di ingresso e di soggiorno di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione, è opportuno che il fascicolo di domanda sia trattato manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. La valutazione svolta dall’unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l’autorizzazione ai viaggi. Qualora il confronto riveli una corrispondenza tra i dati personali nel fascicolo di domanda e le segnalazioni di persone scomparse, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico, tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all’ufficio SIRENE e trattate in conformità della normativa pertinente relativa al SIS.
(13) Le condizioni di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi specifici associati ai diversi tipi di segnalazioni registrate nel SIS. In particolare, il fatto che i richiedenti siano oggetto di una segnalazione come persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione, o di una segnalazione come persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico, non dovrebbe impedire che sia loro rilasciata un’autorizzazione ai viaggi in vista dell’adozione di misure opportune da parte degli Stati membri in conformità della decisione 2007/533/GAI del Consiglio (6).
(14) L’ETIAS dovrebbe constare di
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