Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations

Coming into Force29 March 1999
End of Effective Date06 January 2014
Celex Number31999L0013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/13/oj
Published date29 March 1999
Date11 March 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 85, 29 March 1999
EUR-Lex - 31999L0013 - IT

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 29/03/1999 pag. 0001 - 0022


DIRETTIVA 1999/13/CE DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che il programma di azione delle Comunità in materia ambientale approvato dal Consiglio e dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, con le risoluzioni del 22 novembre 1973 (4), del 17 maggio 1977 (5), del 7 febbraio 1983 (6), del 19 ottobre 1987 (7) e del 1° febbraio 1993 (8) sottolinea l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento dell'aria;

(2) considerando in particolare che nella risoluzione del 19 ottobre 1987 è stata sottolineata l'importanza di concentrare l'azione della Comunità, in particolare sull'attuazione di opportune norme per garantire un elevato livello di protezione della sanità pubblica e dell'ambiente;

(3) considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri sono parti del Protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla lotta contro le emissioni dei composti organici volatili per ridurne i flussi transfrontalieri e i flussi di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano, in modo da proteggere la salute e l'ambiente dagli effetti nocivi;

(4) considerando che l'inquinamento dovuto ai composti organici volatili in uno Stato membro influenza spesso l'aria e l'acqua di altri Stati membri; che, a norma dell'articolo 130 R del trattato, è necessaria un'azione a livello della Comunità;

(5) considerando che l'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, a causa delle loro caratteristiche, provoca emissioni di composti organici nell'aria che possono essere nocive per la sanità pubblica e/o contribuiscono alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera che causano danni alle risorse naturali, di estrema importanza ambientale ed economica, e, in talune condizioni di esposizione, hanno effetti nocivi per la salute umana;

(6) considerando che la forte incidenza negli ultimi anni di elevate concentrazioni di ozono nella troposfera ha sollevato diffuse preoccupazioni circa il loro impatto sulla sanità pubblica e l'ambiente;

(7) considerando che occorre pertanto un'azione preventiva per proteggere la sanità pubblica e l'ambiente dalle conseguenze di emissioni particolarmente nocive dovute all'uso di solventi organici e garantire il diritto dei cittadini ad un ambiente sano e pulito;

(8) considerando che le emissioni di composti organici possono essere evitate o ridotte in molte attività ed impianti, dato che esistono o saranno disponibili nei prossimi anni prodotti di sostituzione meno nocivi; che, ove non esistano prodotti di sostituzione adeguati, si dovrebbero adottare altre misure tecniche per ridurre le emissioni nell'ambiente per quanto fattibile dal punto di vista economico e tecnico;

(9) considerando che l'uso di solventi organici e le emissioni di composti organici aventi gravi effetti per la sanità pubblica dovrebbero essere ridotti per quanto tecnicamente possibile;

(10) considerando che gli impianti e i procedimenti contemplati della presente direttiva dovrebbero come minimo essere registrati se non sono soggetti ad autorizzazione secondo il diritto comunitario o nazionale;

(11) considerando che gli impianti esistenti e le attività dovrebbero, se del caso, essere adattati, entro un termine congruo, in modo da soddisfare i requisiti stabiliti per i nuovi impianti e le nuove attività; che tale termine dovrebbe corrispondere ai tempi previsti per conformarsi alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (9);

(12) considerando che le parti pertinenti di impianti esistenti che richiedono modificazioni sostanziali devono in via di principio essere conformi alle nuovo norme per l'apparecchiatura sostanzialmente modificata;

(13) considerando che i solventi organici sono usati in molti diversi tipi di impianti e di attività e che, pertanto, oltre ai requisiti generali, si dovrebbero definire requisiti specifici e, nel contempo, soglie per le dimensioni degli impianti o delle attività che devono conformarsi alla presente direttiva;

(14) considerando che un elevato livello di protezione ambientale comporta la fissazione e il conseguimento di limitazioni delle emissioni di composti organici e opportune condizioni operative, in linea con il principio delle migliori tecniche disponibili, per taluni impianti e talune attività che usano solventi organici nella Comunità;

(15) considerando che in alcuni casi gli Stati membri possono dispensare i gestori dal conformarsi ai valori limite di emissione, in quanto altre misure, quali l'uso di tecniche o prodotti con tenore di solventi basso o nullo, forniscono strumenti alternativi per conseguire riduzioni equivalenti delle emissioni;

(16) considerando che si dovrebbe opportunamente tener conto delle misure di limitazione delle emissioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;

(17) considerando che, grazie a soluzioni alternative di riduzione, è possibile conseguire lo scopo della presente direttiva in maniera più efficace rispetto all'attuazione di valori limite di emissione uniformi; che gli Stati membri possono pertanto dispensare gli impianti esistenti dal conformarsi ai limiti di emissione se attuano un piano nazionale che, entro i termini di attuazione della presente direttiva, porti almeno ad una pari riduzione delle emissioni di composti organici da queste attività e da questi impianti;

(18) considerando che agli impianti esistenti, che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE e che rientrano in uno piano nazionale, non possono in alcun caso non applicarsi le disposizioni di tale direttiva, compreso l'articolo 9, paragrafo 4;

(19) considerando che in molti casi gli impianti nuovi ed esistenti e quelli di piccole e medie dimensioni possono essere autorizzati a conformarsi a requisiti meno rigorosi, onde conservare la loro competitività;

(20) considerando che per il settore pulitura a secco è opportuna una soglia zero, fatte salve esenzioni specifiche;

(21) considerando che è necessario controllare le emissioni, compresa l'applicazione di tecniche di misurazione per valutare le concentrazioni di massa o la qualità di sostanze inquinanti che possono essere rilasciate nell'ambiente;

(22) considerando che i gestori dovrebbero ridurre le emissioni di solventi organici, comprese quelle diffuse, nonché le emissioni di composti organici; che un piano di gestione dei solventi costituisce un importante strumento di verifica al riguardo; che è possibile fornire degli orientamenti, ma che il piano di gestione dei solventi non è ancora maturo per poter stabilire una metodologia comunitaria;

(23) considerando che gli Stati membri devono stabilire una procedura da seguire e le misure da adottare qualora vengano superate le limitazioni delle emissioni;

(24) considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per garantire lo scambio di informazioni sull'attuazione della direttiva e sui progressi realizzati nella ricerca delle soluzioni alternative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

La presente direttiva mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili nell'ambiente, principalmente nell'aria, e i rischi potenziali per la salute umana mediante misure e procedure da attuare per quanto riguarda le attività di cui all'allegato I, nella misura in cui l'esercizio delle medesime comporti il superamento delle soglie di consumo di solvente di cui all'allegato II A.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) impianto un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività rientranti nell'ambito di applicazione definito nell'articolo 1 e qualsiasi altra attività direttamente correlata che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni;

2) impianto esistente un impianto in funzione o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva, un impianto autorizzato o registrato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di recepimento della presente direttiva;

3) piccolo impianto un impianto che figura nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, o 17 dell'allegato II A, ovvero per le altre attività dell'allegato II A, che hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;

4) modifica sostanziale:

- per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE, la definizione ivi specificata,

- per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25 %. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica...

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