Commission Regulation (EU) 2019/36 of 10 January 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the substance N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide (Text with EEA relevance.)
Coming into Force | 31 January 2019 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 11 January 2019 |
Celex Number | 32019R0036 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2019/36/oj |
Date | 10 January 2019 |
Date of Signature | 10 January 2019 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 9, 11 January 2019 |
11.1.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 9/85 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/36 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) | Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) | La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti valutate, non contrassegnate da note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate da rimandi alle note numerate da 1 a 4. |
(5) | La sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide n. FL 16.119 è stata inserita nell'elenco contrassegnata con la nota 4 in conformità all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012; ciò significa che, per il completamento della valutazione, dovevano essere presentati ulteriori dati scientifici entro il 31 dicembre 2013. |
(6) | Il 18 novembre 2013 il richiedente ha fornito dati sulla sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide n. FL 16.119. |
(7) | Il 1o febbraio 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione della sicurezza della sostanza [n. FL: 16.119] utilizzata come sostanza aromatizzante (4) e ha concluso che, ai livelli di assunzione alimentare stimati, il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza. L'Autorità ha inoltre osservato che tale sostanza è destinata ad essere utilizzata come sostanza che presenta proprietà |
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