Council Regulation (EC) No 163/94 of 24 January 1994 amending Regulation (EEC) No 386/90 on the monitoring carried out at the time of export of agricultural products receiving refunds or other amounts
Coming into Force | 05 February 1994,01 January 1995 |
End of Effective Date | 31 December 2008 |
Celex Number | 31994R0163 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1994/163/oj |
Published date | 29 January 1994 |
Date | 24 January 1994 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 24, 29 January 1994 |
Regolamento (CE) n. 163/94 del Consiglio del 24 gennaio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/1994 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0378
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0378
REGOLAMENTO (CE) N. 163/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (3), prevede che la Commissione presenti al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del regolamento;
considerando che, come risulta da tale relazione e dalla relazione complementare, la rigidità di talune norme può compromettere il rafforzamento dell'efficacia del controllo; che è possibile una migliore utilizzazione dell'analisi di rischio, se i servizi di controllo dispongono di un maggiore margine di manovra per orientare i controlli;
considerando che l'obbligo di rispettare la percentuale del 5 % per prodotto e per ufficio doganale rende più difficile concentrare i controlli sulle esportazioni ad alto rischio;
considerando che, pur mantenendo globalmente la percentuale di controllo del 5 %, è possibile introdurre una flessibilità, che consenta ai servizi di orientare i controlli verso prodotti più sensibili di altri;
considerando che, per neutralizzare il rischio di sostituzione, in particolare nel caso di dichiarazioni d'esportazione presentate e accettate all'interno di uno Stato membro o nei locali dell'esportatore, è necessario prevedere la possibilità di imporre una percentuale minima di controllo fisico mediante sondaggio rappresentativo effettuato dall'ufficio di uscita;
considerando che, tenuto conto della necessità di garantire in tutta la Comunità un'efficace applicazione delle disposizioni...
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