Council Directive 77/92/EEC of 13 December 1976 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of the activities of insurance agents and brokers (ex ISIC Group 630) and, in particular, transitional measures in respect of those activities

Coming into Force16 December 1976
End of Effective Date14 January 2005
Celex Number31977L0092
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/92/oj
Published date31 January 1977
Date13 December 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 26, 31 January 1977
EUR-Lex - 31977L0092 - IT 31977L0092

Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0014 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0243
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0219


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

concernente misure destinate a facilitare l ' effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni ( ex gruppo 630 CITI ) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

( 77/92/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale cosi realizzato si applica in particolare alla facoltà di iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ;

considerando che l ' accesso alle attività di agente e di mediatore di assicurazioni e l ' esercizio di tali attività non sono regolamentati in tutti gli Stati membri ; che in alcuni esiste libertà di accesso e di esercizio , mentre in altri è prescritto tassativamente il possesso di un titolo per potere accedere alla professione ;

considerando che , date le differenze esistenti negli Stati membri in merito alla delimitazione delle attività di agente e mediatore di assicurazioni , è necessario determinare con la massima esattezza le attività cui si applica la presente direttiva ;

considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che , al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste , siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli nonchù per il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri ,

considerando che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l ' effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate , segnatamente mediante l ' adozione di misure transitorie , quali quelle previste dai programmi generali ( 3 ) per evitare difficoltà ingiustificate per i cittadini degli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è subordinato ad alcuna condizione ;

considerando che , per ovviare a eventuali difficoltà , le misure transitorie debbono consistere nell ' ammettere , come condizione sufficiente per l ' accesso alle attività considerate negli Stati membri ospitanti in cui esse sono disciplinate , l ' esercizio effettivo dell ' attività nello Stato membro di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza recente , qualora non sia richiesta una formazione preliminare , allo scopo di garantire che il beneficiario possiede cognizioni professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini ;

considerando che , tenuto conto della situazione esistente nei Paesi Bassi , dove i mediatori a seconda delle loro conoscenze professionali sono divisi in più categorie , occorre prevedere un sistema equivalente per i cittadini degli altri Stati membri che intendono accedere all ' una o all ' altra delle categorie medesime ; che il criterio più equo ed obiettivo da adottare a tal fine è costituito dal numero degli impiegati che il beneficiario ha od ha avuto alle sue dipendenze ;

considerando anche che , quando l ' attività di agente implica una procura permanente da parte di una o più società di...

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