Directive 2001/85/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and amending Directives 70/156/EEC and 97/27/EC

Coming into Force13 February 2002
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number32001L0085
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/85/oj
Published date13 February 2002
Date20 November 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 42, 13 February 2002
EUR-Lex - 32001L0085 - IT

Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 13/02/2002 pag. 0001 - 0102


Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 novembre 2001

relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato il 25 luglio 2001 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. È importante adottare le misure necessarie al conseguimento di tale obiettivo.

(2) Le prescrizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, fra l'altro, le disposizioni speciali per i veicoli destinati al trasporto dei passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

(3) Queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro.

(4) Le differenze esistenti in materia di prescrizioni tecniche applicabili a tali veicoli hanno ostacolato la loro immissione in commercio nella Comunità. L'adozione di prescrizioni armonizzate da parte degli Stati membri, in sostituzione delle normative nazionali, dovrebbe facilitare il buon funzionamento del mercato interno di tali veicoli.

(5) È pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali normative, in particolare al fine di consentire l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(4).

(6) La presente direttiva è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 70/156/CEE.

(7) Per tener conto dei progressi già realizzati per migliorare l'accessibilità dei veicoli delle classi I e II per le persone a mobilità ridotta, i tipi di veicolo esistenti dovrebbero poter disporre in alcune parti delle corsie di una pendenza superiore a quella prevista per i nuovi tipi di veicolo.

(8) Poiché lo scopo dell'azione proposta, ossia l'eliminazione degli ostacoli agli scambi all'interno della Comunità mediante l'applicazione dell'omologazione CE per tali veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista nel settore in questione e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo.

(9) Per distinguere tra i tipi di veicolo esistenti e nuovi, occorre fare riferimento alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5).

(10) È opportuno tener conto delle prescrizioni tecniche esistenti adottate dalla UNECE (Commissione economica per l'Europa dell'ONU) nel regolamento n. 36 (Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli passeggeri di grandi dimensioni con riguardo alla loro costruzione generale), nel regolamento n. 52 (Disposizioni uniformi concernenti la costruzione di veicoli di piccola capacità adibiti al servizio pubblico), nel regolamento n. 66 (Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli passeggeri di grandi dimensioni con riguardo alla resistenza della loro sovrastruttura) e nel regolamento n. 107 (Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli passeggeri di grandi dimensioni a due piani con riguardo alla loro costruzione generale), allegati all'Accordo del 20 marzo 1958, concernente l'adozione di condizioni uniformi di omologazione e il reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e delle parti dei veicoli a motore.

(11) Sebbene lo scopo precipuo della presente direttiva sia di garantire la sicurezza dei passeggeri, è altresì necessario stabilire le prescrizioni tecniche atte a garantire alle persone con ridotta capacità motoria l'accessibilità dei veicoli oggetto della direttiva in armonia con gli indirizzi della politica sociale e della politica dei trasporti della Comunità. Si deve fare tutto il possibile per migliorare l'accessibilità di questi veicoli. A tal fine l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta può essere raggiunta sia con soluzioni tecniche apportate ai veicoli contemplati dalla presente direttiva, sia associando dette soluzioni ad infrastrutture locali adeguate che garantiscano l'accesso agli utilizzatori di sedie a rotelle.

(12) Come risultato di quanto precede è necessario modificare la direttiva 70/156/CE e la direttiva 97/ 27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi(6).

(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- "veicolo", i veicoli a motore delle categorie M2 o M3, definiti all'allegato II, Parte A della direttiva 70/156/CEE;

- "carrozzeria" un'entità tecnica definita all'articolo 2 della direttiva 70/156/CE;

- "classe di veicolo", un veicolo conforme alla descrizione di classe di cui all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 13 agosto 2003 gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale

- di un tipo di veicolo,

- di un tipo di carrozzeria,

- di un tipo di veicolo la cui carrozzeria è già stata omologata come entità tecnica,

né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo o di una carrozzeria in quanto entità tecnica, per motivi concernenti le disposizioni relative ai veicoli destinati al trasporto dei passeggeri, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, se sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva e dei relativi allegati.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai veicoli a pianale ribassato delle classi I o II omologati prima del 13 agosto 2002 a norma della direttiva 76/756/CEE e che possono disporre di corsie con pendenza del 12,5 % definita al punto 7.7.6.2 dell'allegato I.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, a decorrere dal 13 febbraio 2004 gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo e di un tipo di carrozzeria in quanto entità tecnica,

- possono proibire l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi e di carrozzerie nuove in quanto entità tecniche,

per motivi concernenti le disposizioni relative ai veicoli destinati al trasporto dei passeggeri, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, se non sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva e dei relativi allegati.

4. A decorrere dal 13 febbraio 2005 gli Stati membri possono proibire l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi e di carrozzerie nuove, in quanto entità tecniche, che siano stati omologati conformemente al disposto del paragrafo 2.

Articolo 3

1. I veicoli della classe I sono accessibili ai passeggeri con ridotta capacità motoria, comprese le persone su sedia a rotelle, in conformità delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato VII.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere la soluzione più idonea a migliorare l'accessibilità dei veicoli diversi da quelli della classe I. Tuttavia, i veicoli diversi da quelli di classe I e dotati di dispositivi per passeggeri con ridotta capacità motoria e/o per le persone su sedia a rotelle, soddisfano le pertinenti prescrizioni tecniche di cui all'allegato VII.

Articolo 4

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1) All'allegato I:

a) i seguenti punti sono aggiunti al punto 0.2:

">PIC FILE= "L_2002042IT.000301.TIF">";

b) i seguenti punti sono aggiunti al punto 0.3:

">PIC FILE= "L_2002042IT.000302.TIF">";

c) i seguenti punti sono aggiunti al punto 0.3.1:

">PIC FILE= "L_2002042IT.000303.TIF">";

d) il seguente punto è aggiunto al punto 2.4.2:

">PIC FILE= "L_2002042IT.000304.TIF">";

e) è inserito il seguente punto:

">PIC FILE= "L_2002042IT.000305.TIF">";

f) il punto 13 è sostituito dal seguente:

">PIC FILE= "L_2002042IT.000306.TIF">

>PIC FILE= "L_2002042IT.000401.TIF">";

2) nella parte I dell'allegato III è aggiunto il seguente punto:

">PIC FILE= "L_2002042IT.000501.TIF">"

3) nell'allegato IV:

a) nella parte I il punto 52 è sostituito dal seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) nella parte II come punto 52 è inserito il seguente:

...

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