Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts

Coming into Force29 June 1983
End of Effective Date18 July 2013
Celex Number31983L0349
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
Published date18 July 1983
Date13 June 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 193, 18 July 1983
EUR-Lex - 31983L0349 - IT 31983L0349

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 18/07/1983 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0059
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0059
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0119


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CONSIGLIO

SETTIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1983

basata sull ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) , del trattato e relativa ai conti consolidati

( 83/349/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il 25 luglio 1978 il Consiglio ha adottato la direttiva 78/660/CEE ( 4 ) intesa a coordinare le legislazioni nazionali in materia di conti annuali di taluni tipi di società ; che numerose società fanno parte di insiemi di imprese ; che per fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali insiemi di imprese devono essere redatti conti consolidati ; che per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza di tali informazioni si rende quindi necessario un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di conti consolidati ;

considerando che , per stabilire le condizioni di consolidamento , occorre tener conto non solo del caso in cui il potere di controllo sia fondato su una maggioranza dei diritti di voto ma altresì del caso in cui tale potere sia fondato su eventuali accordi , se ammessi ; che occorre inoltre permettere agli Stati membri di disciplinare il caso - laddove esso si verifichi - in cui , di determinare circostanze , venga accertato l ' essercizio effettivo del controllo in base ad una partecipazione minoritaria ; che occorre infine permettere agli Stati membri di disciplinare il caso degli insiemi di imprese che si trovano tutte su un piano di parità ;

considerando che il coordinamento in materia di conti consolidati tende a tutelare gli interessi connessi con le società di capitali ; che tale tutela implica il principio della redazione di conti consolidati laddove una società di questo tipo faccia parte di un insieme di imprese e che la redazione dei conti consolidati è obbligatoria almeno quando detta società è un ' impresa madre ; che , ai fini di una informazione esauriente , è inoltre necessario che un 'impresa figlia , qualora sia al tempo stesso un ' impresa madre , rediga conti consolidati ; che nondimeno tale impresa madre può - e a determinate condizioni deve - essere dispensata dalla redazione dei conti consolidati , semprechù i suoi soci e i terzi siano sufficientemente tutelati ;

considerando che un esonero dall ' obbligo di redigere conti consolidati può essere giustificato per insiemi di imprese non superiori a determinate dimensioni ; che è opportuno pertanto instaurare limiti massimi per tale esonero ; che , di conseguenza , gli Stati membri possono prevedere che per la non applicazione dell ' esonero sia sufficiente il superamento del limite numerico di uno solo dei tre criteri oppure adottare limiti numerici inferiori a quelli stabiliti nella direttiva ;

considerando che i conti consolidati devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale , di quella finanziaria nonchù del risultato economico dell ' insieme delle imprese incluse nel consolidamento ; che , a tal fine , vige il principio secondo cui il consolidamento deve conglobare tutte le imprese di detto insieme ; che il consolidamento deve comportare la ripresa integrale degli elementi dell ' attivo e del passivo , dei proventi e degli oneri di tali imprese , con indicazione a parte degli interessi delle persone estranee all ' insieme stesso ; che occorre tuttavia effettuare le rettifiche necessarie per eliminare gli effetti delle relazioni finanziarie tra le imprese consolidate ;

considerando che devono essere definiti alcuni principi in materia di redazione dei conti consolidati e di valutazione nell ' ambito di tali conti , per garantire che questi ultimi contengano elementi coerenti e comparabili , per quanto riguarda sia i metodi seguiti per la loro valutazione sia gli esercizi contabili presi in considerazione ;

considerando che le partecipazioni al capitale delle imprese sulle quali le imprese incluse nel consolidamento esercitano un ' influenza notevole devono essere conglobate nei conti consolidati secondo il metodo dell ' equivalenza ;

considerando che è indispensabile che l ' allegato dei conti consolidati contenga indicazioni precise sulle imprese da consolidare ;

considerando che alcune delle deroghe inizialmente previste a titolo transitorio nella direttiva 78/660/CEE possono essere mantenute , con riserva di ulteriore riesame ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

SEZIONE 1

Condizioni relative alla redazione dei conti consolidati

Articolo 1

1 . Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l ' obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione , quando tale impresa ( impresa madre ) :

a ) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un ' impresa ( impresa figlia ) ;

ovvero

b ) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell ' organo di amministrazione , di direzione o di vigilanza di un ' impresa ( impresa figlia ) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa ;

ovvero

c ) ha il diritto di esercitare un ' influenza dominante su un ' impresa ( impresa figlia ) , di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa , quando il diritto da cui è regolata l ' impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statuarie ; gli Stati membri possono non prescrivere che l ' impresa madre sia azionista o socio dell ' impresa figlia . Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione ;

ovvero

d ) è azionista o socio di un ' impresa e

aa ) in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto , è stata nominata in carica durante l ' esercizio in corso e l ' esercizio precedente e sino alla redazione dei conti consolidati la maggioranza dei membri dell ' organo di amministrazione , di direzione o di vigilanza di questa impresa ( impresa figlia ) ;

ovvero

bb ) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa ( impresa figlia ) , controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell ' impresa stessa . Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di tale accordo .

Gli Stati membri prescrivono almeno l ' applicazione della disposizione di cui al punto bb ) .

Essi possono subordinare l ' applicazione della disposizione di cui al punto aa ) alla condizione che la percentuale di partecipazione rappresenti il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci .

La disposizione di cui al punto aa ) non si applica tuttavia qualora un ' altra impresa abbia in tale impresa figlia i diritti di cui alle lettere a ) , b ) o c ) .

2 . Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 e fino ad ulteriore coordinamento , gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l ' obbligo di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se questa impresa ( impresa madre ) ha una partecipazione ai sensi dell ' articolo 17 della direttiva 78/660/CEE in un ' altra impresa ( impresa figlia ) , e :

a ) se essa esercita effettivamente sull ' impresa figlia un ' influenza dominante ,

ovvero

b ) se essa e l ' impresa figlia sono sottoposte alla direzione unitaria dell ' impresa madre stessa .

Articolo 2

1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e d ) , ai diritti di voto , di nomina o di revoca dell ' impresa madre vanno aggiunti i diritti di un ' altra impresa figlia nonchù quelli di una persona che agisce in nome proprio ma per conto dell ' impresa madre o di un ' altra impresa figlia .

2 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e d ) , dai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo vanno sottratti i diritti :

a ) inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall ' impresa madre o da un ' impresa figlia ,

ovvero

b ) inerenti alle azioni o quote detenute in garanzia , a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute , o che la detenzione di tali azioni o quote sia per l ' impresa detentrice un ' operazione corrente nell ' ambito delle sue attività in materia di prestiti , semprechù i diritti di voto siano esercitati nell ' interesse del garante .

3 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e d ) , la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell ' impresa figlia deve essere ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall ' impresa stessa , da un ' impresa figlia di quest ' ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese .

Articolo 3

1 . Fatti salvi gli articoli 13 , 14 e 15 , l ' impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono consolidate , ovunque si trovi la sede di queste imprese figlie .

2 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 , ogni impresa figlia di un ' impresa figlia è considerata come impresa figlia dell ' impresa madre che è a capo di queste imprese da consolidare .

Articolo 4

1 . L ' impresa madre e tutte le...

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