Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation

Coming into Force04 July 2003
End of Effective Date14 November 2015
Celex Number32003L0042
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/42/oj
Published date04 July 2003
Date13 June 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 04 July 2003
EUR-Lex - 32003L0042 - IT

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 04/07/2003 pag. 0023 - 0036


Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 13 giugno 2003

relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 aprile 2003,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ultimo decennio il tasso di incidenti nell'aviazione civile è rimasto pressoché costante; tuttavia si teme che il previsto incremento del traffico porti ad un aumento del numero di incidenti nel prossimo futuro.

(2) La direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile(4), mira a prevenire gli incidenti facilitando il pronto svolgimento di indagini.

(3) L'esperienza ha dimostrato che spesso, prima del verificarsi di un incidente, vari inconvenienti e numerose altre carenze rivelano l'esistenza di rischi per la sicurezza.

(4) Per migliorare la sicurezza nell'aviazione civile occorre una migliore conoscenza di tali eventi per facilitare l'analisi e la sorveglianza delle tendenze al fine di promuovere interventi correttivi.

(5) Quando l'evento riguarda un aeromobile immatricolato in uno Stato membro o gestito da una società con sede in uno Stato membro è opportuno che esso venga segnalato anche se si è verificato al di fuori del territorio della Comunità.

(6) È opportuno che ogni Stato membro istituisca un sistema di segnalazioni obbligatorie.

(7) Diverse categorie di addetti dell'aviazione civile assistono ad eventi rilevanti ai fini della prevenzione degli incidenti ed è quindi opportuno che li segnalino.

(8) L'individuazione dei rischi potenziali risulterebbe notevolmente più efficace grazie ad uno scambio di informazioni sugli eventi.

(9) È necessario un software di supporto per lo scambio di informazioni tra i diversi sistemi di segnalazione.

(10) Le informazioni sulla sicurezza dovrebbero essere messe a disposizione degli organismi preposti alla regolamentazione della sicurezza nell'aviazione civile o alle indagini su incidenti ed inconvenienti nella Comunità nonché, ove opportuno, di coloro che ne possono trarre insegnamento e decidere o predisporre gli interventi necessari per migliorare la sicurezza.

(11) La delicatezza delle informazioni sulla sicurezza è tale che la maniera per assicurare la loro raccolta è garantire la riservatezza, la protezione della loro fonte e la fiducia degli addetti dell'aviazione civile.

(12) È opportuno che il pubblico riceva informazioni di carattere generale sul livello di sicurezza nell'aviazione civile.

(13) Dovrebbero essere adottate idonee misure per consentire la creazione di sistemi di segnalazione in forma riservata.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(15) È necessario garantire la coerenza rispetto agli obblighi in materia di relazioni tecniche stabiliti dagli esperti nazionali in sede Eurocontrol e JAA. L'elenco degli eventi da segnalare dovrebbe tener conto dei lavori di questi due organismi europei. Occorre tener conto anche degli sviluppi nel quadro dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale).

(16) Poiché gli scopi dell'azione proposta, ossia il miglioramento della sicurezza aerea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché i sistemi di segnalazione a livello nazionale sono meno efficienti di una rete coordinata di scambio di informazioni che consenta la tempestiva individuazione dei potenziali problemi di sicurezza, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è contribuire al miglioramento della sicurezza aerea provvedendo affinché le pertinenti informazioni sulla sicurezza siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate e diffuse.

L'istituzione di sistemi di segnalazione degli eventi ha per unico obiettivo la prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti e non mira a determinare colpe o responsabilità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) "evento": qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza di volo e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e k), della direttiva 94/56/CE, in prosieguo denominato "incidente o inconveniente grave".

2) "cancellazione dei dati personali": eliminazione dalle segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi all'informatore e degli aspetti tecnici che potrebbero permettere di dedurre l'identità dell'informatore o di terzi a partire dalle informazioni.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. Negli allegati I e II figura un elenco di esempi di tali eventi.

2. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può decidere di modificare gli allegati al fine di estendere o modificare gli esempi.

3. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

4. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione congiunta resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 comincino ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicano al Consiglio tale data.

Articolo 4

Obbligo di segnalazione

1. Gli Stati membri impongono che gli eventi di cui all'articolo 2 siano segnalati alle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da una qualsiasi delle seguenti persone nell'esercizio delle loro funzioni:

a) l'esercente o il comandante di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico usato da un esercente per il quale uno Stato membro assicuri il controllo di sicurezza delle operazioni;

b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro;

c) la persona che firmi un certificato di revisione o di idoneità al servizio di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro;

d) la persona che svolga una funzione per la quale debba essere autorizzato da uno Stato membro quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo;

e) l'esercente di un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(6);

f) la persona che svolga una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea sotto la responsabilità di uno Stato membro;

g) la persona che svolga una funzione connessa con le manovre a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92.

2. Gli Stati membri possono incoraggiare la segnalazione spontanea di eventi indicati all'articolo 3, paragrafo 1, da parte di chiunque eserciti, in altre operazioni dell'aviazione civile, funzioni simili a quelle elencate nel paragrafo 1.

Articolo 5

Raccolta e conservazione delle informazioni

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti a predisporre un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione e registrazione degli eventi segnalati a norma dell'articolo 4.

Tale responsabilità può essere affidata alle seguenti autorità operanti con imparzialità:

a) l'autorità nazionale dell'aviazione civile; e/o

b) l'organismo o ente investigativo istituito in virtù dell'articolo 6 della direttiva 94/56/CE; e/o

c) qualsiasi altro organismo o ente indipendente incaricato di questa funzione.

Qualora designi più di un organismo o ente, uno Stato membro designa uno di essi quale punto di contatto per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti registrano le segnalazioni raccolte nelle rispettive basi dati.

3. Sono registrati in tali basi dati anche gli incidenti e gli inconvenienti gravi.

Articolo 6

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri procedono ad uno...

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