Council Directive 76/756/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers

Coming into Force30 July 1976
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31976L0756
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1976/756/oj
Published date27 September 1976
Date27 July 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 262, 27 September 1976
EUR-Lex - 31976L0756 - IT

Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0001 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0030
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0040
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0040


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 76/756/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni , onde permettere segnatamente l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che le prescrizioni comuni concernenti la costruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa formeranno oggetto di altre direttive particolari ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h , nonchù i quoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , dei trattori e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa , obbligatori o facoltativi , elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.20 dell ' allegato I , se questi sono installati in conformità delle prescrizioni di cui all ' allegato I .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa , obbligatori o facoltativi , elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.20 dell ' allegato I , se quest sono installati in conformità delle prescrizioni di cui all ' allegato I .

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato I , punto 1.1 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul prototipo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano , anteriormente al 1° luglio 1977 , le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1977 al più tardi . Tuttavia , fino al 1° ottobre 1979 , gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale per motivi inerenti all ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa , se solo le disposizioni del punto 4.2.6 dell ' allegato I non sono rispettate . Se , peraltro , sono installati i dispositivi di cui al punto 4.2.6 , essi devono essere conformi alle disposizioni del punto stesso .

2 . Dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione , in tempo utile affinchù possa presentare le sue osservazioni , qualsiasi progetto di disposizioni legislative , regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 55 del 13 . 5 . 1974 , pag . 14 .

( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 22 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

ALLEGATO I

INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D ' ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

1 . DEFINIZIONI

1.1 . « Tipo di veicolo per quanto concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa »

Per « tipo di veicolo per quanto concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa » si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze essenziali ; le differenze possono riguardare in particolare ;

1.1.1 . le dimensioni e la forma esterna del veicolo ,

1.1.2 . il numero e la posizione dei dispositivi ;

non sono considerati come tipi diversi di veicoli : i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti 1.1.1 e 1.1.2 di cui sopra , ma che non comportano modifiche del genere , del numero , della posizione e della visibilità geometrica delle luci prescritte per il tipo di veicolo in questione , nonchù i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative .

1.2 . « Piano trasversale »

Per « piano trasversale » si intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo .

1.3 . « Veicolo a vuoto »

Per « veicolo a vuoto » si intende il veicolo in ordine di marcia , come definito al punto 2.6 dell ' allegato I , modello di scheda informativa , della direttiva 70/156/CEE .

1.4 . « Veicolo a pieno carico »

Per « veicolo a pieno carico » si intende il veicolo carico fino a raggiungere il peso massimo tecnicamente ammissibile , dichiarato dal costruttore , che fissa anche la ripartizione sugli assi secondo il metodo descritto nell ' appendice 1 .

1.5 . « Luce »

Per « luce » si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada ( proiettore ) o a emettere un segnale luminoso . Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri .

1.5.1 . « Luci equivalenti »

Per « luci equivalenti » si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese d ' immatricolazione del veicolo ; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci in dotazione al veicolo in occasione dell ' omologazione , semprechù soddisfino alle condizioni del presente allegato .

1.5.2 . « Luci indipendenti »

Per « luci indipendenti » si intendono luci che hanno superfici luminose , sorgenti luminose e contenitori distinti .

1.5.3 . « Luci raggruppate »

Per « luci raggruppate » si intendono apparecchi che hanno superfici luminose e sorgenti luminose distinte , ma contenitore in comune .

1.5.4 . « Luci combinate »

Per « luci combinate » si intendono apparecchi che hanno superfici luminose distinte , ma sorgente luminosa e contenitore in comune .

1.5.5 . « Luci incorporate mutuamente »

Per « luci incorporate mutuamente » si intendono apparecchi che hanno sorgenti luminose distinte ( o una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse ) , ma superfici luminose totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune .

1.5.6 . « Proiettore d ' illuminazione occultabile »

Per « proiettore d ' illuminazione occultabile » si intende un proiettore che può essere dissimulato parzialmente o totalmente quando non è impiegato . Tale risultato può essere ottenuto mediante coperchio mobile , spostamento del proiettore o qualsiasi altro mezzo idoneo . Si designa più particolarmente col termine di « luce a scomparsa » una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all ' interno della carrozzeria .

1.5.7 . « Proiettore abbagliante »

Per « proiettore abbagliante » si intende il faro che serve ad illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo .

1.5.8 . « Proiettore anabbagliante »

Per « proiettore anabbagliante » si intende il faro che serve ad illuminare il piano stradale antistante al veicolo senza abbagliare nù disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada .

1.5.9 . « Proiettore fendinebbia anteriore »

Per « proiettore...

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