Council Directive 76/757/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to reflex reflectors for motor vehicles and their trailers

Coming into Force30 July 1976
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31976L0757
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1976/757/oj
Published date27 September 1976
Date27 July 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 262, 27 September 1976
EUR-Lex - 31976L0757 - IT

Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0032 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0061
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0071


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 76/757/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i catadiottri ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto delle direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai catadiottri , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di catadiottro ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 3 ( Prescriptions uniformes relatives a l ' homologation des dispositifs catadioptriques pour vùhicules automobiles ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE di qualunque tipo di catadiottro conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati O , I , III , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI e XII .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato III per ogni tipo di catadiottro da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra catadiottri di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membro non possono vietare la commercializzazione di catadiottri per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di catadiottri recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese , le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato II , compilate per ogni tipo di catadiottro che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi catadiottri muniti dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordate , come pure dei motivi di tale misura .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i catadiottri , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i catadiottri , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , come pure i suoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1977 al più tardi .

2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 55 del 13 . 5 . 14974 , pag . 14 .

( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 26 .

( 3 ) GU n . L...

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