Council Directive 76/757/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to reflex reflectors for motor vehicles and their trailers
Coming into Force | 30 July 1976 |
End of Effective Date | 31 October 2014 |
Celex Number | 31976L0757 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1976/757/oj |
Published date | 27 September 1976 |
Date | 27 July 1976 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 262, 27 September 1976 |
Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0032 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0061
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0071
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1976
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
( 76/757/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i catadiottri ;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto delle direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;
considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;
considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai catadiottri , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di catadiottro ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;
considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 3 ( Prescriptions uniformes relatives a l ' homologation des dispositifs catadioptriques pour vùhicules automobiles ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE di qualunque tipo di catadiottro conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati O , I , III , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI e XII .
2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .
Articolo 2
Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato III per ogni tipo di catadiottro da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra catadiottri di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .
Articolo 3
1 . Gli Stati membro non possono vietare la commercializzazione di catadiottri per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .
2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di catadiottri recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .
Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .
Articolo 4
Entro il termine di un mese , le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato II , compilate per ogni tipo di catadiottro che esse omologano o rifiutano di omologare .
Articolo 5
1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi catadiottri muniti dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .
2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordate , come pure dei motivi di tale misura .
Articolo 6
Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .
Articolo 7
Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i catadiottri , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .
Articolo 8
Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i catadiottri , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .
Articolo 9
Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , come pure i suoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici .
Articolo 10
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .
Articolo 11
1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1977 al più tardi .
2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M . van der STOEL
( 1 ) GU n . C 55 del 13 . 5 . 14974 , pag . 14 .
( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 26 .
( 3 ) GU n . L...
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