Council Directive 76/758/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to end-outline marker lamps, front position (side) lamps, rear position (side) lamps and stop lamps for motor vehicles and their trailers
Coming into Force | 30 July 1976 |
End of Effective Date | 31 October 2014 |
Celex Number | 31976L0758 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1976/758/oj |
Published date | 27 September 1976 |
Date | 27 July 1976 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 262, 27 September 1976 |
Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0054 - 0070
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0083
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0083
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0093
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1976
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d ' ingombro , alle luci di posizioni anteriori , alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
( 76/758/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro le luci d ' ingombro , le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori e le luci di arresto ;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro dall ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;
considerando che , con direttiva 76/156/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;
considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa alle luci di posizione anteriori , alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;
considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 7 ( Prescriptions uniformes relatives a l ' homologation des feux de position , des feux rouges arrière et des feux-stop des vùhicule à moteur - à l ' exception des motocycles - et de leurs remorques ) ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui allegati 0 , I , III , IV e V .
2 . La Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ovo occorre , l conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .
Articolo 2
Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato III per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori e le luci di arresto di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di luci di posizione anteriori , di luci di posizione posteriori e di luci di arresto per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se queste recano il marchio di omologazione CEE .
2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di luci di posizione anteriori , di luci di posizione posteriori e di luci di arresto recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .
Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .
Articolo 4
Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato II , compilate per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto che esse omologato o rifiutano di omologare .
Articolo 5
1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse luci di posizione anteriori , luci di posizione posteriori e luci di arresto munite dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .
2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della...
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