Council Directive 76/758/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to end-outline marker lamps, front position (side) lamps, rear position (side) lamps and stop lamps for motor vehicles and their trailers

Coming into Force30 July 1976
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31976L0758
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1976/758/oj
Published date27 September 1976
Date27 July 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 262, 27 September 1976
EUR-Lex - 31976L0758 - IT 31976L0758

Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0054 - 0070
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0083
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0083
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0093


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d ' ingombro , alle luci di posizioni anteriori , alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 76/758/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro le luci d ' ingombro , le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori e le luci di arresto ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro dall ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/156/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa alle luci di posizione anteriori , alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 7 ( Prescriptions uniformes relatives a l ' homologation des feux de position , des feux rouges arrière et des feux-stop des vùhicule à moteur - à l ' exception des motocycles - et de leurs remorques ) ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui allegati 0 , I , III , IV e V .

2 . La Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ovo occorre , l conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato III per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori e le luci di arresto di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di luci di posizione anteriori , di luci di posizione posteriori e di luci di arresto per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se queste recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di luci di posizione anteriori , di luci di posizione posteriori e di luci di arresto recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato II , compilate per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto che esse omologato o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse luci di posizione anteriori , luci di posizione posteriori e luci di arresto munite dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della...

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