Council Directive 76/762/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to front fog lamps for motor vehicles and filament lamps for such lamps

Coming into Force30 July 1976
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31976L0762
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1976/762/oj
Published date27 September 1976
Date27 July 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 262, 27 September 1976
EUR-Lex - 31976L0762 - IT

Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0122 - 0134
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0151
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0097
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0161


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legilazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonchù alle lampade per tali proiettori

( 76/762/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i proiettori fendinebbia anteriori ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori fendinebbia anteriori ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 19 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des feux-brouillard pour vùhicules automobiles ) ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un risconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore fendinebbia anteriore conforme alle precrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0 , II , III , IV e V .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato II per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutti le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia anteriori di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia anteriori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia anteriori recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato I , compilate per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all '...

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