Commission Directive 2000/3/EC of 22 February 2000 adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 16 March 2000 |
End of Effective Date | 30 October 2014 |
Celex Number | 32000L0003 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/3/oj |
Published date | 25 February 2000 |
Date | 22 February 2000 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 53, 25 February 2000 |
Direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 053 del 25/02/2000 pag. 0001 - 0076
DIRETTIVA 2000/3/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2000
che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
vista la direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/36/CEE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 77/541/CEE è una delle direttive particolari previste dal sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti ed alle entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva.
(2) Il progresso tecnico consente di migliorare la protezione dei passeggeri prescrivendo l'installazione di cinture a tre punti dotate di riavvolgitore per tutti sedili dei veicoli a motore della categoria M1.
(3) Con decisione 97/836/CE del Consiglio(5), la Comunità ha aderito all'accordo della Commissione economica dell'Europa delle Nazioni Unite (ECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono esse installati e utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, fatto a Ginevra il 20 marzo 1958 come riveduto il 16 ottobre 1995.
(4) Aderendo all'accordo riveduto, la Comunità ha aderito all'elenco ufficiale di regolamenti ECE a norma dell'accordo. Questo elenco comprende il regolamento ECE n. 44, relativo all'omologazione dei dispositivi di ritenuta dei bambini sui veicoli a motore (sistema di ritenuta dei bambini).
(5) È necessario inserire le prescrizioni relativa alla protezione dei bambini e modificare gli allegati della direttiva 77/41/CEE introducendo requisiti specifici per i sistemi di ritenuta dei bambini basati su regolamento ECE n. 44. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati della direttiva 77/541/CEE sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. A decorrere dal 1o ottobre 2000 gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per tipo di cintura di sicurezza, di sistema di ritenuta o di sistema di ritenuta dei bambini, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione di un veicolo, né vietare la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta dei bambini,
per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2001 gli Stati membri:
- non possono rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione nazionale,
di un tipo di veicolo, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, come modificata dalla presente direttiva, con riguardo ai sistemi di ritenuta dei bambini e all'installazione delle cinture di sicurezza in tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1, compresi eventualmente i sistemi di ritenuta dei bambini.
Tuttavia, l'installazione di una cinture a tre punti su tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1 è prescritta a decorrere dal 1o aprile 2002. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui sedili dei veicoli dalla categoria M1 si applicano le prescrizioni dell'allegato XV della direttiva 77/541/CEE.
3. A decorrere dal 1o ottobre 2002 gli Stati membri:
- cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di...
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