Directive 2000/8/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 amending Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers

Coming into Force23 May 2000
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32000L0008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/8/oj
Published date03 May 2000
Date20 March 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 106, 03 May 2000
EUR-Lex - 32000L0008 - IT 32000L0008

Direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 03/05/2000 pag. 0007 - 0020


Direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 marzo 2000

che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(4), è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5). Di conseguenza, le disposizioni e le definizioni previste dalla direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 70/221/CEE. È necessario adeguare l'articolo 1 della direttiva 70/221/CEE alle definizioni della direttiva 70/156/CEE.

(2) Per tener conto del progresso tecnico, è opportuno adeguare le disposizioni della direttiva 70/221/CEE alle prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel regolamento n. 34 relativo all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione antincendio, in particolare alle disposizioni relative ai serbatoi di carburante in materie plastiche.

(3) Lo spargimento accidentale di carburante (in particolare gasolio) sul manto stradale costituisce un grave pericolo per motociclisti e ciclisti.

(4) L'interesse per l'impiego dei carburanti gassosi nella propulsione dei veicoli a motore è in costante aumento, soprattutto per motivi ecologici. Pertanto in futuro, la direttiva 70/221/CEE dovrebbe contenere anche disposizioni relative ai serbatoi di carburanti diversi da quelli liquidi. Tal fine, il titolo e l'ambito di applicazione della direttiva 70/221/CEE dovrebbero essere modificati in conseguenza. Si procederà ulteriormente a modificare la suddetta direttiva per quanto riguarda le specifiche tecniche relative ai serbatoi di carburanti gassosi.

(5) D'altra parte, è sempre più corrente sostituire i serbatoi d'origine con serbatoi di capacità maggiore o di installare serbatoi supplementari non omologati. Pertanto, è opportuno prevedere quanto prima l'omologazione comunitaria dei serbatoi a carburante, liquido e gassoso, quali unità tecniche distinte, al fine di mantenere un alto livello di sicurezza nella circolazione dei veicoli.

(6) Le modifiche delle disposizioni relative ai serbatoi di carburante devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. È opportuno che in futuro le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti tecnici della direttiva 70/221/CEE relativa ai serbatoi di carburante siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

(7) Le modifiche apportate dalla presente direttiva riguardano unicamente i serbatoi in materie plastiche. Non è pertanto necessario revocare le omologazioni esistenti rilasciate a norma della direttiva 74/60/CEE(6) e rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi muniti di serbatoi in metallo per carburanti liquidi oggetto di tali omologazioni.

(8) Data la portata e l'impatto dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, o perfino indispensabili, per raggiungere l'obiettivo perseguito, vale a dire l'omologazione CE dei veicoli a motore. Questo obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/221/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per 'veicolo' s'intende ogni veicolo a motore e i loro rimorchi definiti all'allegato II, parte A, delle direttiva 70/156/CEE."

3) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un veicolo se il veicolo è conforme ai requisiti di cui alla presente direttiva per quanto riguarda i serbatoi di carburante."

4) All'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo se il veicolo è conforme ai requisiti di cui alla presente direttiva per quanto riguarda i serbatoi di carburante."

5) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE."

6) L'elenco degli allegati e l'allegato I della direttiva 70/221/CEE sono modificati ai sensi dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 3 maggio 2001, gli Stati membri accettano la conformità ai requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva, agli efetti dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.

2. A decorrere dal 3 maggio 2002, gli Stati membri:

- non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, e

- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di nuovi tipi di veicoli per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non...

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