Regulation (EU) No 421/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in view of the implementation by 2020 of an international agreement applying a single global market-based measure to international aviation emissions Text with EEA relevance

Coming into Force30 April 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0421
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/421/oj
Published date30 April 2014
Date16 April 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 129, 30 April 2014
L_2014129IT.01000101.xml
30.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129/1

REGOLAMENTO (UE) N. 421/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il settore del trasporto aereo presenta un forte carattere internazionale. Un approccio globale in fatto di emissioni del trasporto aereo internazionale offre le migliori prospettive di garantire la sostenibilità a lungo termine.
(2) L'Unione sta cercando di stipulare un futuro accordo internazionale per controllare le emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo e, nel frattempo, sta limitando, mediante interventi autonomi, le ripercussioni sul clima causate dalle attività di trasporto aereo da e verso aerodromi nell'Unione. Affinché tali obiettivi siano compatibili e complementari, è opportuno tenere conto degli sviluppi registrati e delle posizioni assunte nei consessi internazionali e, in particolare, tenere conto della risoluzione, adottata il 4 ottobre 2013 alla 38a sessione dell'assemblea dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), contenente la «Relazione ricapitolativa della politica permanente e delle pratiche dell'ICAO nel settore della protezione ambientale».
(3) Di conseguenza, al fine di sostenere lo slancio raggiunto in occasione della 38a sessione dell'assemblea dell'ICAO nel 2013 e facilitare i progressi alla prossima 39a sessione dell'assemblea nel 2016, è auspicabile considerare temporaneamente ottemperati, per il periodo fino al 31 dicembre 2016, gli obblighi di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) inerenti ai voli da e per gli aerodromi dei paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). Così procedendo, l'Unione sottolinea il fatto che sia possibile applicare obblighi giuridici in funzione dei voli da e per gli aerodromi situati negli Stati del SEE, così come assoggettare a obblighi giuridici le emissioni prodotte dai voli tra tali aerodromi. Al fine di garantire la certezza del diritto, ai fini di tale deroga, i voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE e gli aerodromi situati nei paesi che hanno aderito all'Unione nel 2013 dovrebbero essere considerati voli tra Stati del SEE.
(4) È opportuno ricordare che, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere fatto dei proventi generati dalla vendita all'asta di quote. Tali proventi, o il loro equivalente in valore finanziario, dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema dell'Unione. Si dovrebbe ricorrere ai proventi della vendita all'asta, o al loro equivalente in valore finanziario, anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. La trasparenza sull'uso dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE è un fattore fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall'Unione. Ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sull'uso dei proventi generati dalla vendita all'asta di dette quote.
(5) Le deroghe di cui al presente regolamento tengono conto dell'esito dei contatti bilaterali e multilaterali con i paesi terzi, che la Commissione continuerà a intrattenere a nome dell'Unione al fine di promuovere l'uso di meccanismi di riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo basati sul mercato.
(6) È opportuno ricordare che la direttiva 2003/87/CE prevede la possibilità di adottare misure che modificano le attività di trasporto aereo elencate nel suo allegato I, qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre gli impatti delle attività del trasporto aereo sui cambiamenti climatici.
(7) La negoziazione di tutti gli accordi dell'Unione in materia di trasporto aereo con i paesi terzi dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di
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