2009/11/EC: Commission Decision of 19 December 2008 authorising methods for grading pig carcases in Spain (notified under document number C(2008) 8477)
Coming into Force | 19 December 2008 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32009D0011 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2009/11(2)/oj |
Published date | 10 January 2009 |
Date | 19 December 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 6, 10 January 2009 |
10.1.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 6/79 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2008
relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna
[notificata con il numero C(2008) 8477]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2009/11/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
(2) | La decisione 88/479/CEE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi (DEST, FOM, HGP e Autofom) per la classificazione delle carcasse di suino in Spagna. |
(3) | A causa di adeguamenti tecnici, la Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’ammodernamento di due metodi (FOM e Autofom), l’utilizzazione di due nuovi metodi (UltraFOM 300 e VCS2000) e la soppressione di due metodi (HGP e DEST), ed ha presentato i risultati delle prove della dissezione nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
(4) | Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. |
(5) | In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini se prassi commerciale o esigenze tecniche giustificano tale deroga. In Spagna la prassi commerciale può richiedere l’asportazione degli zampi anteriori dalla carcassa di suino oltre all’asportazione di lingua, setole, unghie, organi genitali, sugna, rognoni e diaframma in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84. |
(6) | Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata. |
(7) | Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 88/479/CEE e sostituirla con una nuova decisione. |
(8) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84 in Spagna sono autorizzati:
a) | l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato; |
b) | l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato; |
c) | l’apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato; |
d) | l’apparecchio denominato «Automatic Vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato. |
Articolo 2
In deroga all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino possono essere presentate per la pesatura e la classificazione anche senza zampi anteriori. In tal caso, per garantire la comparabilità della quotazione delle carcasse di suino, il peso a caldo constatato viene aumentato di 0,840 kg.
Articolo 3
Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.
Articolo 4
La decisione 88/479/CEE è abrogata.
Articolo 5
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.
(3) GU L 234 del 24.8.1988, pag. 20.
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SPAGNA
Parte 1
FAT-O-MEATER (FOM)
1. | La classificazione delle carcasse di suino è |
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