2009/11/EC: Commission Decision of 19 December 2008 authorising methods for grading pig carcases in Spain (notified under document number C(2008) 8477)

Coming into Force19 December 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009D0011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/11(2)/oj
Published date10 January 2009
Date19 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 6, 10 January 2009
L_2009006IT.01007901.xml
10.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6/79

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

[notificata con il numero C(2008) 8477]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2009/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).
(2) La decisione 88/479/CEE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi (DEST, FOM, HGP e Autofom) per la classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
(3) A causa di adeguamenti tecnici, la Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’ammodernamento di due metodi (FOM e Autofom), l’utilizzazione di due nuovi metodi (UltraFOM 300 e VCS2000) e la soppressione di due metodi (HGP e DEST), ed ha presentato i risultati delle prove della dissezione nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.
(4) Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione.
(5) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini se prassi commerciale o esigenze tecniche giustificano tale deroga. In Spagna la prassi commerciale può richiedere l’asportazione degli zampi anteriori dalla carcassa di suino oltre all’asportazione di lingua, setole, unghie, organi genitali, sugna, rognoni e diaframma in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84.
(6) Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.
(7) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 88/479/CEE e sostituirla con una nuova decisione.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84 in Spagna sono autorizzati:

a) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato;
b) l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato;
c) l’apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato;
d) l’apparecchio denominato «Automatic Vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato.

Articolo 2

In deroga all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino possono essere presentate per la pesatura e la classificazione anche senza zampi anteriori. In tal caso, per garantire la comparabilità della quotazione delle carcasse di suino, il peso a caldo constatato viene aumentato di 0,840 kg.

Articolo 3

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 4

La decisione 88/479/CEE è abrogata.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.

(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

(3) GU L 234 del 24.8.1988, pag. 20.


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SPAGNA

Parte 1

FAT-O-MEATER (FOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è
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