Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council of 18 March 2002 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and repealing Council Directive 92/61/EEC (Text with EEA relevance)

Coming into Force09 May 2002
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32002L0024
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/24/oj
Published date09 May 2002
Date18 March 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 124, 09 May 2002
EUR-Lex - 32002L0024 - IT

Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 09/05/2002 pag. 0001 - 0044


Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 marzo 2002

relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote(4), stabilisce la procedura comunitaria di omologazione e d'approvazione relativa ai veicoli a motore a due o tre ruote e ai componenti ed entità tecniche costruiti conformemente alle prescrizioni tecniche enunciate nelle direttive particolari.

(2) Tutte le direttive particolari previste nell'elenco esaustivo dei sistemi, componenti ed entità tecniche da regolamentare sul piano comunitario sono state adottate.

(3) L'inizio dell'applicabilità della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote(5), permette l'applicazione integrale della procedura di omologazione.

(4) Allo scopo di consentire il buon funzionamento del sistema di omologazione, è necessario precisare talune disposizioni amministrative e completare le prescrizioni tecniche degli allegati della direttiva 92/61/CEE. A tal fine, occorre introdurre prescrizioni armonizzate riguardanti, in particolare, la numerazione dei certificati di omologazione, nonché le deroghe per i veicoli di fine serie e per i veicoli, i componenti e le entità tecniche concepiti secondo nuove tecnologie non ancora soggette a disposizioni comunitarie, analogamente alle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(6).

(5) L'esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenuto conto delle tecnologie attualmente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva. Tuttavia in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sarà opportuno esaminare gli elementi e le caratteristiche supplementari da aggiungere, all'occorrenza, a quelli già indicati nell'allegato I.

(6) La procedura comunitaria di omologazione deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione. Essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il terrorio comunitario.

(7) Poiché l'obiettivo del migliore funzionamento del sistema di omologazione comunitaria del tipo di veicolo non può essere sufficientemente realizzata dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(9) Per motivi di chiarezza è consigliabile abrogare la direttiva 92/61/CEE e sostituirla con la presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.

La presente direttiva non si applica ai veicoli sottoindicati:

a) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;

b) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;

c) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;

d) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;

e) veicoli già in uso prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/61/CE;

f) trattori, macchine agricole o similari;

g) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori;

h) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare,

né ai loro componenti o entità tecniche, sempreché non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica la presente direttiva.

La presente direttiva non si applica all'approvazione dei veicoli singoli. Tuttavia, gli Stati membri che adottano questo tipo di approvazione accettano tutte le omologazioni di componenti e di entità tecniche concesse in virtù della presente direttiva e non secondo le disposizioni nazionali in materia.

2. I veicoli di cui al paragrafo 1 si suddividono in:

a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:

i) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:

- la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure

- la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

ii) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:

- la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure

- la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure

- la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3. La presente direttiva si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e

i) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o

ii) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o

iii) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.

b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "tipo di veicolo", un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti):

a) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall'articolo 1);

b) costruiti dallo stesso costruttore;

c) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti;

d) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido ecc.);

e) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.

Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

2) "variante", un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche:

a) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);

b) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non è superiore al 20 % del valore minimo;

c) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non è superiore al 20 % del valore minimo;

d) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea);

e) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza...

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