Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 March 2002 on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airports (Text with EEA relevance)

Coming into Force28 March 2002
End of Effective Date12 June 2016
Celex Number32002L0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/30/oj
Published date28 March 2002
Date26 March 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 85, 28 March 2002
EUR-Lex - 32002L0030 - IT 32002L0030

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 28/03/2002 pag. 0040 - 0046


Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 marzo 2002

che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso richiede un approccio integrato volto a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto della Comunità sia la tutela dell'ambiente.

(2) Ai fini dello sviluppo sostenibile del trasporto aereo è necessario adottare una serie di misure intese a ridurre le emissioni acustiche degli aeromobili negli aeroporti in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico.

(3) L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ha elaborato una nuova e più rigorosa norma di certificazione acustica, definita nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 4, la quale contribuirà a migliorare, in prospettiva, la situazione del rumore nei pressi degli aeroporti.

(4) La norma del capitolo 4 è stata istituita ai fini della certificazione degli aeromobili e non come base per l'introduzione di restrizioni operative.

(5) Il ritiro progressivo degli aerei del capitolo 2 in applicazione della direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)(5) sarà completato alla data del 1o aprile 2002 e dovranno essere prese nuove misure per evitare un aumento dell'inquinamento acustico dopo il 2002, nell'ipotesi di una crescita costante del settore del trasporto aereo in Europa.

(6) L'impiego di aeromobili caratterizzati da migliori prestazioni ambientali può contribuire ad utilizzare in modo più efficiente le capacità aeroportuali disponibili e a facilitare lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali in sintonia con le esigenze del mercato.

(7) L'adozione di un quadro comune di norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti della Comunità, nell'ambito di un approccio equilibrato alla gestione del rumore, contribuirà a salvaguardare le esigenze del mercato interno, garantendo che negli aeroporti in cui esistono problemi di inquinamento acustico simili vengano introdotte restrizioni operative simili. Tale quadro comprende la determinazione dell'impatto del rumore in un aeroporto, la valutazione delle misure disponibili per attenuare tale impatto, nonché la scelta delle misure di riduzione del rumore più adeguate al conseguimento del massimo beneficio ambientale al minimo costo.

(8) Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(6) dispone, agli articoli 8 e 9, tra l'altro, che le nuove restrizioni operative vengano pubblicate ed esaminate: è quindi opportuno stabilire il nesso che intercorre tra queste disposizioni e quelle della presente direttiva.

(9) È opportuno riconoscere il legittimo interesse delle imprese del settore del trasporto aereo al conseguimento degli obiettivi di gestione del rumore mediante soluzioni convenienti sul piano economico.

(10) La 33a assemblea dell'ICAO ha adottato la risoluzione A33/7 che introduce il concetto di "approccio equilibrato" alla gestione del rumore. Tale approccio costituisce un metodo d'azione per affrontare il problema delle emissioni acustiche dei velivoli, comprese linee di indirizzo internazionali per l'introduzione di restrizioni operative specifiche per ogni aeroporto. Il suddetto "approccio equilibrato" alla gestione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili comprende quattro principali elementi ed esige un'attenta valutazione di tutte le soluzioni possibili per attenuare le emissioni acustiche, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dagli aerei, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative, ferma restando l'osservanza dei pertinenti obblighi di legge, degli accordi in vigore, della normativa vigente e delle prassi consolidate.

(11) L'"approccio equilibrato" è un importante progresso per ottenere una riduzione del rumore. Tuttavia, se si vuole ottenere una riduzione del rumore efficace e sostenibile è altresì necessario applicare norme tecniche più rigorose, ad esempio norme acustiche più rigorose per gli aeromobili, mettendo al contempo fuori servizio gli aeromobili rumorosi.

(12) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale(7), provvedimento di portata orizzontale che disciplina tutti le modalità di trasporto, ha istituito un approccio comune per la valutazione e la gestione del rumore ambientale. Essa mira a controllare il problema ambientale provocato dal rumore nei principali agglomerati urbani e nelle vicinanze delle principali infrastrutture di trasporto - compresi gli aeroporti -, a garantire che ai cittadini siano comunicate le informazioni relative al rumore ambientale e ai suoi effetti, ed inoltre ad imporre alle autorità competenti di elaborare piani d'azione finalizzati a prevenire e contenere l'inquinamento acustico là dove necessario e a conservare la qualità acustica dell'ambiente là dove questa è accettabile.

(13) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(8) prevede un esame approfondito dei progetti aeroportuali, compresa...

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