Guideline of the European Central Bank of 6 February 2003 concerning certain statistical reporting requirements of the European central bank and the procedures for reporting by the national central banks of statistical information in the field of money and banking statistics (ECB/2003/2)

Coming into Force11 February 2003
End of Effective Date02 September 2007
Celex Number32003O0002
ELIhttp://data.europa.eu/eli/guideline/2003/2/oj
Published date26 September 2003
Date06 February 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 241, 26 September 2003
EUR-Lex - 32003O0002 - IT 32003O0002

Indirizzo della Banca centrale europea, del 6 febbraio 2003, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2003/2)

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 26/09/2003 pag. 0001 - 0460


Indirizzo della Banca centrale europea

6 febbraio 2003

relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie

(BCE/2003/2)

(2003/652/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), come modificato dal regolamento BCE/2002/8(2), prevede che, per la regolare compilazione di detto bilancio consolidato, le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) soggette agli obblighi di segnalazione comunichino le informazioni statistiche relative ai propri bilanci alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro nel quale hanno sede. È quindi necessario definire le modalità e le procedure che le BCN devono seguire per segnalare alla Banca centrale europea (BCE) le informazioni statistiche raccolte dai soggetti segnalanti nonché dai propri bilanci, conformemente al regolamento BCE/2001/13. A fini di segnalazione statistica, la BCE ricava dal proprio bilancio dati analoghi a quelli che le BCN ricavano dai rispettivi bilanci. Gli aggregati monetari calcolati dalla BCE possono includere depositi e altri strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, emessi dall'amministrazione centrale. È altresì necessario definire tali modalità e procedure per il regolare calcolo delle statistiche di flusso ricavate dal bilancio consolidato del settore delle IFM e dalle informazioni supplementari che devono pervenire dalle BCN.

(2) In seguito all'adozione dell'Indirizzo BCE/2002/5 del 30 luglio 2002 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie(3), lo scambio di informazioni statistiche nell'ambito dell'Eurosistema si è intensificato in modo significativo in ragione dell'entrata in vigore del regolamento BCE/2001/13 e del regolamento BCE/2001/18 del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore(4). Pertanto, è opportuno aggiornare gli allegati dell'Indirizzo BCE/2002/5 a mezzo del presente indirizzo.

(3) La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra le caratteristiche dei sistemi di moneta elettronica nell'Unione europea (UE), la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse.

(4) Al fine di realizzare analisi macroprudenziali e strutturali a livello europeo è necessario disporre di dati supplementari relativi ai bilanci degli enti creditizi e ad altri indicatori strutturali relativi al sistema bancario.

(5) Per completare il quadro statistico dell'area dell'euro sono necessari dati supplementari relativi agli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (di seguito "AIF"). Infatti, le attività intraprese dagli AIF sono simili e complementari a quelle intraprese dalle IFM. È quindi particolarmente importante raccogliere i dati di bilancio sugli AIF interamente o parzialmente posseduti dalle IFM, poiché ai fini statistici della BCE essi non sono contemplati nei bilanci delle IFM. In quest'ambito la BCE, in un'ottica di breve termine, compila le statistiche avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale.

(6) Sono inoltre necessari dati supplementari relativi alle vendite ed ai trasferimenti dei crediti delle IFM a terzi (cartolarizzazione) per poter osservare il loro possibile impatto sui crediti concessi da enti creditizi ad altri settori residenti. Le vendite e i trasferimenti dei crediti delle IFM a terzi possono ridurre gli importi segnalati dalle IFM senza di fatto influire sul finanziamento di altri settori residenti.

(7) La BCE può fungere da punto di raccolta per le BCN ai fini della trasmissione al FMI di informazioni statistiche supplementari relative al settore monetario e bancario.

(8) Occorre stabilire determinate regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle informazioni statistiche relative al bilancio consolidato del settore delle IFM onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave rilevanti per il mercato.

(9) Il regolamento BCE/2002/13 stabilisce che le informazioni statistiche fornite dagli enti creditizi in linea con i propri principi vengono utilizzate per calcolare l'aggregato soggetto a riserva in conformità con il regolamento BCE/1998/15 del 1o dicembre 1998 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime(5), come da ultimo modificato dal regolamento BCE/2002/3(6). A fini analitici, la BCE è tenuta a produrre statistiche mensili sulla disaggregazione, per tipo di passività, dell'aggregato soggetto a riserva nel suo complesso.

(10) Il regolamento BCE/2001/13 assegna altresì alla BCE il compito di redigere e aggiornare l'elenco delle IFM a fini statistici, tenendo conto dei requisiti in termini di frequenza e tempestività derivanti dal suo uso nel contesto del sistema di riserve minime del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). È pertanto necessario definire gli schemi e le procedure che le BCN debbono seguire per segnalare alla BCE le informazioni da questa richieste per l'espletamento di tale compito.

(11) Al fine di migliorare la qualità delle statistiche di bilancio nel settore delle IFM dell'area dell'euro, è utile fissare norme comuni per estrapolare i dati relativi alle IFM di piccole dimensioni, esentate dagli obblighi di segnalazione integrale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento BCE/2001/13.

(12) Le informazioni relative alle emissioni di titoli integrano le statistiche relative al settore IFM, in quanto i prenditori vedono nelle emissioni di titoli un'alternativa al finanziamento bancario e i detentori di attività finanziarie possono considerare i titoli emessi da operatori non bancari come parziali sostituti dei depositi bancari e dei titoli negoziabili emessi dalle banche. La disaggregazione per settore dell'attività di emissione evidenzia il peso relativo alla domanda dei settori pubblico e privato sui mercati dei capitali ed è di ausilio nella rilevazione dell'andamento dei tassi di interesse di mercato, segnatamente per le scadenze a medio e lungo termine. Le informazioni sulle emissioni di titoli in euro possono essere utilizzate per determinare il ruolo dell'euro sui mercati finanziari internazionali; a tal fine sono necessarie statistiche sulle emissioni di titoli riguardanti tutte le emissioni effettuate dai residenti nell'area dell'euro in una qualunque valuta nonché tutte le emissioni in euro nel resto del mondo, sul mercato sia nazionale che internazionale. In quest'ambito la BCE segue attualmente un'ottica di breve termine, compilando le statistiche in materia di titoli emessi avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale ed internazionale.

(13) La BCE, inoltre, per meglio comprendere la struttura ed il funzionamento del meccanismo di trasmissione dei prezzi per gli aggregati monetari e nei mercati finanziari, oltre che per valutare le condizioni finanziarie a livello settoriale, ritiene necessario controllare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni dei tassi d'interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principali del SEBC. A tal fine è indispensabile disporre di informazioni statistiche sull'evoluzione dei tassi d'interesse applicati dalle IFM ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore (di seguito "tassi di interesse delle IFM"); è, pertanto, necessario definire gli schemi e le procedure che le BCN debbono seguire per segnalare alla BCE tali informazioni, in conformità con il regolamento BCE/2001/18. Finché non saranno disponibili, a livello di area dell'euro, statistiche sui tassi di interesse delle IFM di qualità soddisfacente, la BCE segue un approccio di breve periodo che consiste nel raccogliere, avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale e senza imporre un ulteriore onere sugli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, un numero limitato di tassi d'interesse aggregati al dettaglio che coprono l'area dell'euro, considerata come un unico territorio economico. Per un'analisi più approfondita dei tassi di interesse al dettaglio la BCE intende, quindi, basarsi in particolare sui tassi nazionali di riferimento, ossia quei tassi d'interesse considerati i principali indicatori della situazione dei mercati finanziari al dettaglio negli Stati membri interessati e che sono normalmente monitorati dagli utenti.

(14) È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l'impianto concettuale sottostante né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del Comitato per le statistiche del SEBC. Le BCN hanno la facoltà di proporre modifiche di natura tecnica agli allegati al presente...

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