Council Directive 91/692/EEC of 23 December 1991 standardizing and rationalizing reports on the implementation of certain Directives relating to the environment

Coming into Force23 December 1991
End of Effective Date03 July 2018
Celex Number31991L0692
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj
Published date31 December 1991
Date23 December 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 377, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991L0692 - IT 31991L0692

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0048 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0208
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0208


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1991 per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (91/692/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che talune direttive comunitarie in materia di ambiente prevedono l'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione sull'attuazione di tali direttive; che tali relazioni sono oggetto di una relazione di sintesi elaborata dalla Commissione; che altre direttive in materia di ambiente non prevedono l'elaborazione di tali relazioni;

considerando che le disposizioni vigenti in materia di elaborazione delle relazioni presentano un carattere disparato sia per quanto attiene alla periodicità che al contenuto;

considerando che è opportuno introdurre un siffatto obbligo sia per gli Stati membri che per la Commissione in modo da permettere una valutazione dello Stato di applicazione di tali direttive nell'insieme del territorio della Comunità nonché per offrire all'opinione pubblica uno strumento di informazione su questa materia;

considerando che è pertanto necessario armonizzare le disposizioni vigenti in modo da renderle più complete e più coerenti su una base settoriale;

considerando che appare opportuno fissare la periodicità della redazione di tali relazioni e della loro trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri a tre anni con un intervallo di un anno per settore interessato; che le relazioni saranno elaborate sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione con l'ausilio di un comitato e trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione; che la Commissione pubblicherà una relazione sintetica per settore entro nove mesi dalla comunicazione da parte degli Stati membri delle rispettive relazioni;

considerando che, per quanto riguarda in particolare l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la relativa relazione dovrebbe essere pubblicata annualmente e sufficientemente in anticipo perché il pubblico possa essere informato sulla qualità delle acque di balneazione del periodo più prossimo;

considerando che le necessarie misure che gli Stati membri dovranno prendere non implicano l'adozione di atti legislativi o regolamentari quando l'elaborazione di relazioni sull'applicazione di direttive comunitarie non richiede attualmente l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva tende a razionalizzare ed a migliorare su base settoriale le disposizioni relative alla trasmissione d'informazioni ed alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive comunitarie nel campo della protezione dell'ambiente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 155, primo trattino del trattato.

Articolo 2

1. Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 è inserito nelle direttive menzionate nell'allegato II secondo le indicazioni ivi riportate.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 13 della direttiva 76/160/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13 Ogni anno e per la prima volta il 31 dicembre 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'applicazione della...

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