97/132/EC: Council Decision of 17 December 1996 on the conclusion of the Agreement between the European Community and New Zealand on sanitary measures applicable to trade in live animals and animal products

Coming into Force26 February 1997
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31997D0132
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1997/132/oj
Published date26 February 1997
Date17 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 57, 26 February 1997
EUR-Lex - <a href="https://eu.vlex.com/vid/97-132-ec-council-852792365">31997D0132</a> - IT 31997D0132

97/132/CE: Decisione del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 26/02/1997 pag. 0004 - 0004


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (97/132/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale costituisce un mezzo adeguato per attuare le disposizioni dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie per quanto riguarda le misure zoosanitarie;

considerando che l'accordo contribuirà a facilitare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda mediante il progressivo riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie, l'accettazione del principio di regionalizzazione e il miglioramento della comunicazione e della cooperazione;

considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e ai prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei servizi veterinari degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di gestione misto di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo.

La posizione comunitaria circa le questioni trattate da questo comitato - di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ultima frase dell'accordo - è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 4

Per quanto riguarda la carne fresca ed i...

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