Council Regulation (EEC) No 1762/92 of 29 June 1992 on the implementation of the Protocols on financial and technical cooperation concluded by the Community with Mediterranean non-member countries

Coming into Force04 July 1992
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31992R1762
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/1762/oj
Published date01 July 1992
Date29 June 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 181, 1 July 1992
EUR-Lex - 31992R1762 - IT

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/07/1992 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0218


REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/92 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1992 concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

viste le decisioni concernenti la conclusione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità e i paesi terzi mediterranei, in appresso denominati «protocolli»,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i protocolli prevedono interventi finanziati con le risorse di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili, prestiti a condizioni speciali e contributi alla costituzione di capitali di rischio, nonché prestiti concessi sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»;

considerando che è opportuno fissare le modalità e le norme di gestione della cooperazione finanziaria;

considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano un abbuono d'interessi, la concessione da parte della Banca di un prestito sulle sue risorse proprie e la concessione di un abbuono d'interessi finanziato con le risorse di bilancio delle Comunità sono obbligatoriamente connesse e si condizionano reciprocamente; che, conformemente al suo statuto, la Banca può, in particolare in presenza dell'unanimità del consiglio di amministrazione in caso di parere contrario della Commissione, decidere di concedere un prestito sulle sue risorse proprie, fatta salva la concessione dell'abbuono di interessi; che, in considerazione di questo elemento, occorre che la procedura adottata per la concessione dell'abbuono di interessi si concluda comunque con una decisione esplicita, sia che l'abbuono venga concesso sia che venga eventualmente rifiutato;

considerando l'opportunità di prevedere che un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri assista la Banca nelle funzioni assegnatele nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento;

considerando le risoluzioni del Consiglio del 5 giugno 1984 e del 16 maggio 1989 sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione nell'ambito della Comunità;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli previsti all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al momento dell'attuazione degli aiuti a favore dei paesi benficiari, la Commissione vigila sull'applicazione degli orientamenti della cooperazione finanziaria e tecnica stabiliti con questi paesi nell'ambito della politica mediterranea rinnovata e della sua attualizzazione nonché sull'applicazione della politica di cooperazione allo sviluppo definita dal Consiglio.

Articolo 2

1. Allo scopo di garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità, gli Stati membri, la Commissione e la Banca si scambiano qualsiasi informazione utile sui finanziamenti che prevedono di concedere.

Le possibilità di cofinanziamento sono esaminate nell'ambito di tale scambio di informazioni.

2. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca si comunicano altresì, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 6, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e...

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