Commission Directive 88/195/EEC of 24 March 1988 adapting to technical progress Council Directive 80/1269/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the engine power of motor vehicles

Coming into Force30 March 1988
End of Effective Date30 December 2013
Celex Number31988L0195
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1988/195/oj
Published date09 April 1988
Date24 March 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 92, 9 April 1988
EUR-Lex - 31988L0195 - IT

Direttiva 88/195/CEE della Commissione del 24 marzo 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/1988 pag. 0050 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0048
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0048


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (88/195/CEE) (88/195/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori dei veicoli a motore (1), e in particolare l'articolo 3,

considerando che, in base all'esperienza acquisita nel settore, è ora opportuno precisare meglio le relative procedure di collaudo stabilite nella direttiva 80/1269/CEE e, in particolare, adeguarle alle conclusioni degli ultimi lavori effettuati in materia dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO);

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 80/1269/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Dal 1o aprile 1988 gli Stati membri non possono, per motivi concernenti la potenza del motore:

- rifiutare di concedere l'omologazione CEE di un tipo di veicolo o di rilasciare copia del certificato di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (2) o di concedere l'omologazione di portata nazionale, oppure - vietare la messa in circolazione dei veicoli,

se la potenza del motore di tale tipo di veicolo o di tali veicoli è stata determinata conformemente al disposto della direttiva 80/1269/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.

2. Dal 1o ottobre 1988 gli Stati membri:

- non rilasciano più copia del certificato di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo la cui potenza del motore non sia stata determinata conformemente al disposto della direttiva 80/1269/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva,

- possono rifiutare di concedere l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo la cui potenza del motore non sia stata determinata conformemente al disposto della direttiva 80/1269/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.

3. Dal 1o ottobre 1992 gli Stati membri possono vietare la messa in circolazione dei veicoli la cui potenza del motore non sia stata determinata conformemente dal disposto della direttiva 80/1269/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1o aprile 1988 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 46.

(2) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

ALLEGATO L'allegato I della direttiva 80/1269/CEE è sostituito dal testo seguente:

(1) Lo strumento di misura della coppia deve essere tarato in modo tale da tener conto delle perdite per attrito. La tolleranza nella metà inferiore della scala del dinamometro non deve superare ± 2 % del valore misurato della coppia.

" ALLEGATO I DETERMINAZIONE DELLA POTENZA DEI MOTORI 1. OMOLOGAZIONE CEE

1.1. Domanda di omologazione CEE La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la potenza del motore viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. 1.1.1. La domanda deve essere corredata, in triplice copia: 1.1.1.1. dalla scheda informativa debitamente compilata; 1.1.1.2. dalle informazioni necessarie per compilare le appendici 1 o 2. 1.1.2. Se le prove vengono effettuate direttamente dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione, un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere messo a sua disposizione. 1.2. Documentazione Se una domanda ai sensi del punto 1.1 viene accettata, l'autorità competente redige il documento il cui modello figura nell'allegato II. Per la compilazione di tale documento, la competente autorità dello Stato membro che procede all'omologazione CEE può utilizzare il verbale redatto da un laboratorio autorizzato o riconosciuto a norma delle disposizioni della presente direttiva. 2. SETTORE D'APPLICAZIONE 2.1. Il presente metodo riguarda i motori a combustione interna usati per la propulsione dei veicoli delle categorie M e N, quali sono definite nell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE appartenenti a una delle seguenti categorie: 2.1.1. motori a combustione interna a pistoni (ad accensione comandata o a compressione), esclusi i motori a pistoni liberi; 2.1.2. motori a pistoni rotanti. 2.2. Il presente metodo riguarda i motori non sovralimentati o sovralimentati. 3. DEFINIZIONI Ai sensi della presente direttiva si intende per: 3.1. "potenza netta": la potenza raggiunta al banco di prova, alla estremità dell'albero a gomiti o dell'organo equivalente, al regime adeguato con i dispositivi ausiliari elencati nella seguente tabella 1. Se la misurazione della potenza si può effettuare soltanto sul motore munito di cambio di velocità, si tiene conto del rendimento assorbito da quest'ultimo. 3.2. "potenza netta massima": il massimo dei valori della potenza netta...

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