Council Regulation (EC) No 149/2003 of 27 January 2003 amending and updating Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology

Coming into Force07 March 2003
End of Effective Date29 September 2004
Celex Number32003R0149
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/149/oj
Published date05 February 2003
Date27 January 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 05 February 2003
EUR-Lex - 32003R0149 - IT 32003R0149

Regolamento (CE) n. 149/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 05/02/2003 pag. 0001 - 0215


Regolamento (CE) n. 149/2003 del Consiglio

del 27 gennaio 2003

recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2000(1) prevede che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) vadano sottoposti ad un controllo efficace quando vengono esportati dalla Comunità.

(2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 riporta l'elenco comune dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, che costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il regime di non proliferazione nel settore nucleare, il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

(3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I e l'allegato IV siano aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

(4) Per tener conto delle modifiche adottate dall'intesa di Wassenaar, dal gruppo Australia e dal regime di non proliferazione nel settore missilistico nel corso del 2001 e del 2002, occorre modificare gli allegati I, II e IV del regolamento (CE) n. 1334/2000.

(5) Al fine di agevolarne la consultazione da parte delle autorità preposte al controllo delle esportazioni e degli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata degli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000, che tenga conto di tutte le modifiche accettate dagli Stati membri in consessi internazionali nel corso del 2001 e del 2002.

(6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000 sono sostituiti dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 880/2002 (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 7).

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI E DELLE TECNOLOGIE A DUPLICE USO

[di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1334/2000]

Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche. Non è stato tenuto conto degli articoli che gli Stati membri desiderano iscrivere in un elenco di esclusione. Non è stato tenuto conto dei controlli nazionali (controlli non effettuati a titolo di alcun regime) eventualmente mantenuti da Stati membri.

NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO I

1. Per l'autorizzazione di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti "VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO" del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.:

Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

3. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA SULLA TECNOLOGIA NUCLEARE (NTN)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0)

La "tecnologia" direttamente associata ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni di cui alla categoria 0.

La "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.

L'autorizzazione al trasferimento di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio" o per la "ricerca scientifica di base".

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9)

L'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.

La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

L'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l'esportazione.

N.B.:

La presente disposizione non si applica alla "tecnologia" specificata in 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ed 8.E002.b.

L'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)

In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il "software" specificato alla sezione D delle categorie da 0 a 9 quando è:

a. generalmente disponibile al pubblico in quanto:

1. venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio:

a. al banco,

b. per corrispondenza, per transazione elettronica, su ordinazione telefonica e

2. progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore o

N.B.:

La lettera a della nota generale sul software non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").

b. "di pubblico dominio".

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce.

Le definizioni di termini tra "virgolette doppie" figurano nel modo seguente:

N.B.:

I riferimenti alle categorie sono riportati tra parentesi dopo le definizioni.

"Accordabile" (6). Capacità di un "laser" di produrre energia continua su tutte le lunghezze d'onda comprese nella gamma di più transizioni "laser". Un "laser" a selezione di riga produce lunghezze d'onda discrete con una transizione "laser" e quindi non è considerato "accordabile".

"Addensamento isostatico a caldo" (2). Processo di compressione di una fusione a temperature superiori a 375 K (102 °C) in cavità chiusa tramite vari mezzi (gas, liquido, particelle solide, ecc.) in modo da creare forze uguali in tutte le direzioni per ridurre o eliminare vuoti interni nella fusione.

"Aeromobile" (1)(7)(9). Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.N.B.:

Vedere anche "aeromobile civile".

"Aeromobile civile" (1)(7)(9). Il termine "aeromobile civile" comprende solo quei tipi di "aeromobili" elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'Aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.N.B.:

Vedere anche "aeromobile".

"Agilità di frequenza per radar" (6). Tecnica di qualsiasi tipo che modifica, secondo una sequenza pseudo-casuale, la frequenza portante di un trasmettitore radar ad impulsi, tra gli impulsi o gruppi di impulsi, di una quantità uguale o superiore alla banda passante dell'impulso.

"Algoritmo asimmetrico" (5). Algoritmo crittografico che utilizza chiavi di cifratura e decrittazione diverse e matematicamente correlate.N.B.:

Gli "algoritmi asimmetrici" sono comunemente utilizzati per la gestione delle chiavi.

"Algoritmo simmetrico" (5). Algoritmo crittografico che utilizza una stessa chiave sia per la cifratura che la decrittazione.N.B.:

Gli...

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