Commission Regulation (EC) No 1463/2004 of 17 August 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive «Sacox 120 microGranulate» in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances(Text with EEA relevance)

Coming into Force21 August 2004
End of Effective Date08 November 2017
Celex Number32004R1463
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/1463/oj
Published date18 August 2004
Date17 August 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 18 August 2004
L_2004270IT.01000501.xml
18.8.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270/5

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2004

concernente l’autorizzazione per dieci anni dell’additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 9G, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) In conformità della direttiva 70/524/CEE, i coccidiostatici iscritti nell’allegato I della suddetta direttiva prima del 1o gennaio 1988 sono stati autorizzati provvisoriamente a decorrere dal 1o aprile 1998 e trasferiti nel capitolo I dell’allegato B per essere riesaminati quali additivi associati ad un responsabile dell’immissione in circolazione. Il prodotto a base di salinomicina sodica, Sacox 120 microGranulate, è un additivo appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», che figura nel capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE.
(2) Il responsabile dell’immissione in circolazione di Sacox 120 microGranulate ha presentato una richiesta di autorizzazione e un fascicolo, a norma dell’articolo 9G, paragrafi 2 e 4, della direttiva summenzionata.
(3) L’articolo 9G, paragrafo 6, della direttiva 70/524/CEE prevede che, qualora, per motivi non imputabili al titolare dell’autorizzazione, non si possa deliberare sulla domanda di rinnovo prima della data di scadenza dell’autorizzazione, la durata di quest’ultima per gli additivi in causa è prorogata automaticamente fino al momento della delibera da parte della Commissione. Tale disposizione si applica all’autorizzazione di Sacox 120 microGranulate. La Commissione, il 26 aprile 2001, ha chiesto al comitato scientifico per l’alimentazione animale di fornire una valutazione completa dei rischi e tale richiesta è stata successivamente trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Durante la procedura di riesame sono state richieste varie informazioni supplementari, il che ha impedito di portare a termine la nuova valutazione entro i termini stabiliti dall’articolo 9G.
(4) Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, operante in seno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza e sull’efficacia di Sacox 120 microGranulate se utilizzato per i polli da ingrasso.
(5) La nuova valutazione di Sacox 120 microGranulate effettuata dalla Commissione ha dimostrato che sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 70/524/CEE. Sacox 120
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