Commission Directive 2010/48/EU of 5 July 2010 adapting to technical progress Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)

Coming into Force28 July 2010
End of Effective Date19 May 2018
Celex Number32010L0048
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/48/oj
Published date08 July 2010
Date05 July 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 173, 08 July 2010
L_2010173IT.01004701.xml
8.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/47

DIRETTIVA 2010/48/UE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2010

che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell’interesse della sicurezza stradale, della tutela dell’ambiente e di un’equa concorrenza è importante garantire che i veicoli commerciali in circolazione siano sottoposti alle opportune operazioni di manutenzione e controllo, in modo che le loro prestazioni, quali garantite dall’omologazione, restino costanti senza eccessivi peggioramenti per tutta la durata di vita degli stessi.
(2) È opportuno adeguare e definire ulteriormente le norme e i metodi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/40/CE, per tenere conto del progresso tecnico e migliorare il controllo tecnico dei veicoli a motore nell’Unione europea in modo efficiente in termini di costi.
(3) È opportuno tenere conto dei risultati di due progetti, Autofore (2) e Idelsy (3) che recentemente hanno analizzato opzioni future per il controllo tecnico dei veicoli a motore, e quelli scaturiti da un dialogo aperto e costruttivo con gli operatori del settore.
(4) Lo stato attuale della tecnologia dei veicoli impone di includere i moderni sistemi elettronici nell’elenco degli elementi da controllare.
(5) Allo scopo di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei veicoli a motore è opportuno introdurre metodi di prova per ciascuno di tali elementi.
(6) Per facilitare un’ulteriore armonizzazione e per ragioni di coerenza delle norme, è opportuno includere per tutti gli elementi da controllare un elenco, anche se non esaustivo, delle principali cause di anomalie, quale già esiste per i sistemi di frenatura.
(7) Il controllo tecnico dei veicoli a motore dovrebbe coprire tutti gli elementi specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo. Pertanto, laddove necessario, è opportuno inserire requisiti specifici per particolari categorie di veicoli.
(8) Gli Stati membri hanno esteso ad altre categorie di veicoli l’obbligo del controllo tecnico periodico di cui all’articolo 5, lettera e), della direttiva 2009/40/CE. Ai fini di un’ulteriore armonizzazione dei controlli è opportuno inserire norme e metodi per dette categorie di veicoli. È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l’uso di strumenti per smontare o rimuovere qualsiasi parte del veicolo.
(9) Oltre agli elementi relativi all’affidabilità, alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente, il controllo deve riguardare anche l’identificazione del veicolo in modo da garantire l’applicazione di controlli e norme corretti, la registrazione dei risultati del controllo e l’applicazione di altri requisiti di legge.
(10) Per facilitare il funzionamento del mercato interno e migliorare i metodi dei controlli tecnici, è opportuno che i risultati di questi ultimi siano indicati in un certificato di revisione relativo a taluni elementi fondamentali.
(11) È necessario operare ulteriormente allo scopo di sviluppare procedure di controllo alternative per verificare lo stato di manutenzione dei veicoli diesel, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato, tenendo conto dei nuovi sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.
(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2009/40/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2009/40/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2011, fatta eccezione per le disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato II, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12.

(2) Studio Autofore sulle opzioni future per il controllo tecnico dei veicoli nell’Unione europea (Future Options for Roadworthiness Enforcement in the European Union): http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm

(3) Iniziativa IDELSY per la diagnosi dei sistemi elettronici nei veicoli a motore ai fini del controllo tecnico («IDELSY Initiative for Diagnosis of Electronic Systems in Motor Vehicles for PTI»): http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm


ALLEGATO

L’allegato II della direttiva 2009/40/CE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

ELEMENTI DA CONTROLLARE OBBLIGATORIAMENTE

INDICE

1. Introduzione
2. Campo di applicazione dell’ispezione
3. Certificato di revisione
4. Requisiti minimi di ispezione
0. Identificazione del veicolo
1. Impianto di frenatura
2. Sterzo
3. Visibilità
4. Luci, riflettori e circuito elettrico
5. Assi, ruote, pneumatici, sospensioni
6. Telaio ed elementi fissati al telaio
7. Altre dotazioni
8. Effetti nocivi
9. Controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato identifica i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi da applicare e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili.

Qualora il veicolo presenti anomalie relative agli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato.

È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l’uso di strumenti per smontare o rimuovere qualsiasi parte del veicolo.

Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti gli elementi elencati dovrebbero essere considerati obbligatori ad eccezione di quelli contrassegnati da (X), che sono sì relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico.

I «motivi dell’esito negativo» non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull’omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione, della prima messa in circolazione o dell’ammodernamento.

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l’ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo senza far uso di apparecchiature.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ISPEZIONE

L’ispezione deve essere effettuata almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento montato sul veicolo sottoposto a controllo:

0) identificazione del veicolo;
1) impianto di frenatura;
2) sterzo;
3) visibilità;
4) impianto elettrico e parti del circuito elettrico;
5) assi, ruote, pneumatici, sospensioni;
6) telaio ed elementi fissati al telaio;
7) altre dotazioni;
8) effetti nocivi;
9) controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.

3. CERTIFICATO DI REVISIONE

All’operatore o al conducente del veicolo devono essere comunicati per iscritto i risultati del controllo, le anomalie riscontrate e le eventuali conseguenze legali.

I certificati di revisione rilasciati in caso di controlli periodici obbligatori dei veicoli devono contemplare quantomeno i seguenti elementi:

1) numero VIN;
2) targa di immatricolazione e simbolo dello Stato di immatricolazione;
3) luogo e data del controllo;
4) lettura del contachilometri al momento del
...

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