Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State

Coming into Force01 January 1994
End of Effective Date03 December 2011
Celex Number31993R3118
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/3118/oj
Published date12 November 1993
Date25 October 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 279, 12 November 1993
EUR-Lex - 31993R3118 - IT 31993R3118

Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 12/11/1993 pag. 0001 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0021


REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/93 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che tale disposizione comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che per consentire un'attuazione elastica e senza conflitti di questa disposizione occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, prima di applicare il regime definitivo;

considerando che soltanto i vettori titolari della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (4), o i vettori abilitati ad effettuare determinati tipi di trasporti internazionali possono essere ammessi ai trasporti di cabotaggio;

considerando che detto regime transitorio dovrà comprendere l'instaurazione di un contingente progressivo di autorizzazioni comunitarie di cabotaggio;

considerando che è necessario fissare le condizioni per il rilascio e l'utilizzazione di dette autorizzazioni di cabotaggio;

considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili alle operazioni di cabotaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione; che a tal fine si devono istituire un'opportuna procedura decisionale e la raccolta dei dati statistici necessari;

considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del regime istituito, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni; che le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni; che occorre prevedere la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale;

considerando che conviene che la Commissione presenti periodicamente una relazione sull'applicazione del presente regolamento;

considerando che, per adempiere gli obblighi che incombono al Consiglio, occorre fissare la data di entrata in vigore di un regime definitivo che consenta di effettuare i trasporti di cabotaggio senza restrizioni quantitative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualsiasi vettore di merci su strada per conto terzi il quale sia titolare della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92 è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, in appresso denominati, rispettivamente, « trasporti di cabotaggio » e « Stato membro ospitante », senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

2. Inoltre qualsiasi vettore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato della prima direttiva (5) è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

3. L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui al punto 5 dell'allegato della prima direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione.

4. Qualsiasi impresa abilitata ad effettuare, nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, trasporti di merci su strada per conto proprio è autorizzata ad effettuare trasporti di cabotaggio per conto proprio del tipo definito al punto 4 dell'allegato della prima direttiva.

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 2

1. Ai fini della graduale instaurazione del regime definitivo di cui all'articolo 12, i trasporti di cabotaggio si effettuano, durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 30 giugno 1998, nell'ambito di un contingente comunitario di cabotaggio, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3.

Le autorizzazioni di cabotaggo devono essere conformi al modello di cui all'allegato I.

Il contingente comunitario di cabotaggio comprende 30 000 autorizzazioni di cabotaggio, della durata di due mesi, esso è aumentato annualmente del 30 % a decorrere dal 1o gennaio 1995.

2. Un 'autorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1o novembre di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese.

Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui all'allegato II.

3. Il contingente comunitario di cabotaggio è ripartito come segue tra i vari Stati membri:

"" ID="01">Belgio> ID="02">2 593> ID="03">3 371> ID="04">4 383> ID="05">5 698> ID="06">3 704"> ID="01">Danimarca> ID="02">2 516> ID="03">3 271> ID="04">4 253> ID="05">5 529> ID="06">3 594"> ID="01">Germania> ID="02">4 252> ID="03">5 528> ID="04">7 187> ID="05">9 344> ID="06">6 074"> ID="01">Grecia> ID="02">1 146> ID="03">1 490> ID="04">1 937> ID="05">2 519> ID="06">1 638"> ID="01">Spagna> ID="02">2 688> ID="03">3 495> ID="04">4 544> ID="05">5 908> ID="06">3 841"> ID="01">Francia> ID="02">3 516> ID="03">4 571> ID="04">5 943> ID="05">7 726> ID="06">5 022"> ID="01">Irlanda> ID="02">1 169> ID="03">1 520> ID="04">1 976> ID="05">2 569> ID="06">1 670"> ID="01">Italia> ID="02">3 520> ID="03">4 576> ID="04">5 949> ID="05">7 734> ID="06">5 028"> ID="01">Lussemburgo> ID="02">1 207> ID="03">1 570> ID="04">2 041> ID="05">2 654> ID="06">1 726"> ID="01">Paesi Bassi> ID="02">3 662> ID="03">4 761> ID="04">6 190> ID="05">8 047> ID="06">5 231"> ID="01">Portogallo> ID="02">1 525> ID="03">1 983> ID="04">2 578> ID="05">3 352> ID="06">2 179"> ID="01">Regno Unito> ID="02">2 206> ID="03">2 868> ID="04">3 729> ID="05">4 848> ID="06">3 152 ">

Articolo 3

1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 consentono al titolare di effettuare i trasporti di cabotaggio.

2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta dall'autorità o dall'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento.

Esse recano il segno distintivo dello Stato membro di stabilimento.

3. L'autorizzazione di cabotaggio è rilasciata a nome del vettore. Essa non può essere da quest'ultimo trasferita a terzi. Ogni autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata solo per un veicolo alla volta.

Per «...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT