Commission Directive 2012/9/EU of 7 March 2012 amending Annex I to Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products Text with EEA relevance
Coming into Force | 28 March 2012 |
End of Effective Date | 19 May 2016 |
Celex Number | 32012L0009 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2012/9/oj |
Published date | 08 March 2012 |
Date | 07 March 2012 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 69, 8 March 2012 |
8.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 69/15 |
DIRETTIVA 2012/9/UE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2012
che modifica l’allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/37/CE stabilisce che ogni confezione singola di prodotti del tabacco, esclusi i prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da fumo, e ogni altro imballaggio esterno escluso l’involucro trasparente esterno, deve recare obbligatoriamente un’avvertenza aggiuntiva tratta dall’elenco di cui all’allegato I di tale direttiva. |
(2) | Tali avvertenze aggiuntive sono obbligatorie su tutti i pacchetti di tabacco da fumo dal settembre 2003 e sui pacchetti di altri prodotti del tabacco dal settembre 2004. |
(3) | Da una serie di rilievi effettuati risulta che l’impatto delle avvertenze aggiuntive di cui all’allegato I della direttiva 2001/37/CE è diminuito nel tempo perché si è esaurito l’effetto di novità dei messaggi. |
(4) | Inoltre, dopo l’adozione della direttiva 2001/37/CE, sono maturate nuove conoscenze scientifiche sugli effetti del consumo di tabacco e sui principi che devono ispirare un’efficace etichettatura del tabacco. È stato in particolare provato che il fumo è tra le cause dei tumori alla bocca e alla gola, di disturbi visivi nonché di malattie delle gengive e dell’apparato dentario. È anche provato che genitori che fumano sono un importante fattore di rischio nell’iniziazione al fumo. |
(5) | L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/37/CE stabilisce che la Commissione provvede all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle avvertenze relative alla salute di cui all’allegato I della stessa direttiva. Inoltre, le Linee guida per l’imballaggio e l’etichettatura del tabacco (2), adottate nel novembre 2008 dalla 3a Conferenza delle parti della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo, raccomandano di riesaminare e aggiornare periodicamente le norme di imballaggio e d’etichettatura dei prodotti del tabacco in base alle nuove conoscenze e via via che avvertenze e messaggi specifici relativi alla salute perdono di incisività. |
(6) | Per mantenere e incrementare la |
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