Council Directive 77/539/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to reversing lamps for motor vehicles and their trailers

Coming into Force29 June 1977
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31977L0539
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/539/oj
Published date29 August 1977
Date28 June 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 29 August 1977
EUR-Lex - 31977L0539 - IT

Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0072 - 0082
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0212
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0212
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0224
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0224


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 77/539/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i proiettori di retromarcia ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicoli , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relative ai proiettori di retromarcia ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore di retromarcia ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 23 ( Prescriptions uniformes relatives a l ' homologation des feux-marche arrière pour vùhicules à moteur e leurs remorques ) ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore di retromarcia conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0 , II , III e IV .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato II per ogni tipo di proiettore di retromarcia da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori di retromarcia di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori di retromarcia per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettore di retromarcia recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato I , compilate per ogni...

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