Council Directive 77/536/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors

Coming into Force29 June 1977
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number31977L0536
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/536/oj
Published date29 August 1977
Date28 June 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 29 August 1977
EUR-Lex - 31977L0536 - IT

Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0001 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0141
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0141
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0153
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0153


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stat membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

( 77/536/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono rispondere i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l ' altro , i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e i loro attacchi al trattore ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni di tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) ;

considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento , nonchù ai loro attacchi al trattore , ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta mediante invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento , nonchù per i suoi attacchi al trattore ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che saranno stabilite in un secondo tempo le prescrizioni comuni riguardanti altri elementi e caratteristiche del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento , per quanto riguarda in particolare le dimensioni , le porte , i vetri di sicurezza , la prevenzione del rotolamento continuo del trattore in caso di capovolgimento , la protezione dell ' assistente alla guida ;

considerando che le disposizioni armonizzate hanno principalmente lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale , nonchù la sicurezza sul lavoro in tutta la Comunità ; che a tal fine , per quanto riguarda i trattori di cui alla presente direttiva , è opportuno introdurre l ' obbligo di munirli di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento , nonchù dei suoi attacchi al trattore , conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati I , II , III , IV e V .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento , ovvero ai rispettivi mandatari , un marchio di omologazione CEE conforme al modello di cui all ' allegato VI per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento , nonchù per i suoi attacchi al trattore , da essi omolgato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi , il cui tipo sia stato omologato a norma dell ' articolo 1 , ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento , nonchù dei loro attacchi al trattore , per motivi concernenti la loro costruzione , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Uno Stato membro può tuttavia la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese , le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato VII , compilato per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologato o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento , nonchù dei loro attacchi al trattore , muniti dello stesso marchio CEE , esso adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono eventualmente comportare , quando la non conformità è grave e ripetuta , anche la revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell ' esistenza di tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente , entro un mese , la revoca di un ' omologazione CEE accordata nonchù i motivi di tale misura .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento , nonchù i loro attacchi al trattore , se questi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all ' allegato VII .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione in circolazione o l ' utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento , nonchù i loro attacchi , se questi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all ' allegato VII .

Articolo 9

La presente direttiva si applica ai trattori definiti dall ' articolo 1 della direttiva 74/150/CEE ed aventi le caratteristiche seguenti :

- altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm ,

- carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm ,

- possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione ,

- massa compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate corrispondente al peso a vuoto del trattore di cui al punto 2.2 dell ' allegato I della direttiva 74/150/CEE , ivi compresi il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento montato conformemente alla presente direttiva e gli pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore .

Articolo 10

In sede di omologazione CEE ogni trattore di cui all ' articolo 9 deve essere munito di un dispositivo di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento rispondente alle prescrizioni degli allegati I , II , III e IV .

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate secondo la procedure prevista dall ' articolo 13 della direttiva 74/150/CEE .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 28giugno 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

W . RODGERS

( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .

( 2 ) GU n . C 263 del 17 . 11 . 1975 , pag . 58 .

( 3 )...

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